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ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INTERVENTO IN AMBITO DI RIORDINO FONDIARIO

DELL’ISMEA (ex Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina)

 

 

L’Ismea favorisce in tutto il territorio nazionale il riordino fondiario, l’acquisto di fondi agricoli, il ricambio generazionale in agricoltura e l’ampliamento della dimensione fisica delle imprese agricole.

I soggetti beneficiari che possono presentare domanda sono:

A.     I coltivatori diretti che non devono aver compiuto 50 anni al momento della presentazione della domanda

B.     Gli imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno superato i 40 anni di età al momento della presentazione della domanda

C.     I giovani che non  hanno compiuto i 40 anni al momento della presentazione della domanda, a condizione che acquisiscano entro 24 mesi dall’operazione di acquisto la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto (L.441/98 art.4)

D.     Cooperative e piccole cooperative agricole di conduzione iscritte alla Sezione Agricola del Registro Prefettizio.

 

I criteri di accesso per le imprese agricole sono stabiliti in relazione alla redditività, al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e alle limitazioni settoriali disposte a livello comunitario e nazionale.

In particolare, in relazione al requisito della redditività dell’impresa, che deve essere soddisfatto al momento in cui viene effettuato l’acquisto, va accertata nel rispetto dei criteri adottati per la sua valutazione, nei PSR o nei POR predisposti dalle Regioni.

Sono esclusi  gli interventi di acquisto e rivendita dei terreni tra genitori e figli ad eccezione di:

§   Successione,  a favore degli eredi che intendono continuare nella conduzione o coltivazione dei terreni

§   Prepensionamento,  a favore di coloro che subentrano nella conduzione o coltivazione dei terreni.

 

La procedura: l’Ismea, dopo avere ricevuto l’offerta di vendita (modello A) e la domanda di acquisto (modello B) con la relativa documentazione, effettua un preliminare esame delle iniziative proposte, volto ad accertare l’esistenza dei requisiti, dopo di che dispone l’effettuazione di un sopralluogo tecnico per valutare l’idoneità ed il prezzo dei terreni, la sopportabilità del mutuo per il futuro assegnatario e la sua qualificazione professionale o capacità imprenditoriale (ad eccezione del punto C).

Il sopralluogo viene effettuato da apposita Commissione, costituita da tecnici dell’Ismea e da funzionari della Regione in cui ricadono i terreni.

A conclusione dell’accertamento viene redatto un parere tecnico-economico che viene sottoposto per l’approvazione agli Organismi competenti dell’Ismea.

La deliberazione adottata dagli Organismi competenti dell’Ismea viene comunicata alla Ditta proprietaria e, dopo la  relativa accettazione e la presentazione della necessaria documentazione, l’Ismea procede all’acquisto dei terreni, “a cancello aperto” cioè senza scorte, provvedendo contestualmente al pagamento del prezzo.

Contemporaneamente, al contratto di acquisto viene effettuata la rivendita dei terreni ai soggetti beneficiari, apponendo il vincolo del “Riservato Dominio” a favore dell’Ismea.

Il soggetto beneficiario che, da questo momento, diviene assegnatario dei terreni, deve restituire il costo sostenuto dall’Ismea in 30 rate annuali, costanti, posticipate alla fine di ogni anno, comprensive di interessi e ammortamento. Il fondo sarà gravato dal vincolo di indivisibilità.

Attualmente gli interessi applicati sono del 3.5% in aree svantaggiate e del 4.5% nelle restanti aree.

L’assegnatario può riscattare anticipatamente il fondo dopo 10 anni dalla data della stipula. In questo caso il vincolo di indivisibilità che grava sul fondo dura per 15 anni a decorrere dalla data dell’assegnazione.

 

  

 - Domanda di acquisto e Offerta di vendita e documenti da allegare (scarica)

 

 - Piano di utilizzo del fondo da compilare da parte del futuro assegnatario (scarica documento

 

 


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