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ATTIVITA’
E MODALITA’ DI INTERVENTO IN AMBITO DI RIORDINO
FONDIARIO
DELL’ISMEA
(ex Cassa per la Formazione della Proprietà
Contadina)
L’Ismea
favorisce in tutto il territorio nazionale il
riordino fondiario, l’acquisto di fondi
agricoli, il ricambio generazionale in
agricoltura e l’ampliamento della dimensione
fisica delle imprese agricole.
I
soggetti beneficiari che possono
presentare domanda sono:
A.
I coltivatori diretti che non devono aver
compiuto 50 anni al momento della presentazione
della domanda
B.
Gli imprenditori agricoli a titolo
principale che non hanno superato i 40 anni di
età al momento della presentazione della
domanda
C.
I giovani che non
hanno compiuto i 40 anni al momento della
presentazione della domanda, a condizione che
acquisiscano entro 24 mesi dall’operazione di
acquisto la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale o di coltivatore diretto
(L.441/98 art.4)
D.
Cooperative e piccole cooperative
agricole di conduzione iscritte alla Sezione
Agricola del Registro Prefettizio.
I
criteri di accesso per le imprese
agricole sono stabiliti in relazione alla
redditività, al rispetto dei requisiti minimi
in materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali e alle limitazioni settoriali disposte a
livello comunitario e nazionale.
In
particolare, in relazione al requisito della
redditività dell’impresa, che deve essere
soddisfatto al momento in cui viene effettuato
l’acquisto, va accertata nel rispetto dei
criteri adottati per la sua valutazione, nei PSR
o nei POR predisposti dalle Regioni.
Sono
esclusi gli
interventi di acquisto e rivendita dei terreni
tra genitori e figli ad eccezione di:
§
Successione,
a favore degli eredi che intendono
continuare nella conduzione o coltivazione dei
terreni
§
Prepensionamento,
a favore di coloro che subentrano nella
conduzione o coltivazione dei terreni.
La
procedura: l’Ismea,
dopo avere ricevuto l’offerta di vendita
(modello A) e la domanda di acquisto (modello B)
con la relativa documentazione, effettua un
preliminare esame delle iniziative proposte,
volto ad accertare l’esistenza dei requisiti,
dopo di che dispone l’effettuazione di un
sopralluogo tecnico per valutare l’idoneità
ed il prezzo dei terreni, la sopportabilità del
mutuo per il futuro assegnatario e la sua
qualificazione professionale o capacità
imprenditoriale (ad eccezione del punto C).
Il
sopralluogo viene effettuato da apposita
Commissione, costituita da tecnici dell’Ismea
e da funzionari della Regione in cui ricadono i
terreni.
A
conclusione dell’accertamento viene redatto un
parere tecnico-economico che viene sottoposto
per l’approvazione agli Organismi competenti
dell’Ismea.
La
deliberazione adottata dagli Organismi
competenti dell’Ismea viene comunicata alla
Ditta proprietaria e, dopo la
relativa accettazione e la presentazione
della necessaria documentazione, l’Ismea
procede all’acquisto dei terreni, “a
cancello aperto” cioè senza scorte,
provvedendo contestualmente al pagamento del
prezzo.
Contemporaneamente,
al contratto di acquisto viene effettuata la
rivendita dei terreni ai soggetti beneficiari,
apponendo il vincolo del “Riservato Dominio”
a favore dell’Ismea.
Il
soggetto beneficiario che, da questo momento,
diviene assegnatario dei terreni, deve
restituire il costo sostenuto dall’Ismea in 30
rate annuali, costanti, posticipate alla fine di
ogni anno, comprensive di interessi e
ammortamento. Il fondo sarà gravato dal vincolo
di indivisibilità.
Attualmente
gli interessi applicati sono del 3.5% in aree
svantaggiate e del 4.5% nelle restanti aree.
L’assegnatario
può riscattare anticipatamente il fondo dopo 10
anni dalla data della stipula. In questo caso il
vincolo di indivisibilità che grava sul fondo
dura per 15 anni a decorrere dalla data
dell’assegnazione.
- Domanda di acquisto e
Offerta di vendita e documenti da
allegare (scarica)
-
Piano di utilizzo del fondo da compilare da
parte del futuro assegnatario (scarica
documento)
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