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DECRETO 19 marzo 1999, n.147


Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25,
convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialita' giovanile. (GU n. 119 del 24-5-1999)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in particolare,l'articolo 3, comma 9, il quale prevede:

che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori,in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura;

che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissati criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato in data 18 febbraio 1998, n. 306,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1998, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 487 del 22 gennaio 1999);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Soggetti beneficiari

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 3 sono presentate dai soggetti i quali:

a) siano imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali coloro che ricavano dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50% del proprio reddito totale e dedicano alle attivita' esterne all'azienda medesima un tempo di lavoro inferiore alla meta'del proprio tempo di lavoro totale;
b) abbiano un'eta' compresa tra i 18 e 35 anni;
c) siano residenti, alla data della presentazione della domanda,nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b , cosi' come definiti dal regolamento CE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni;
d) subentrino ad un parente entro il secondo grado nella conduzione dell'azienda agricola localizzata nei predetti territori, assumendo la responsabilita' civile e fiscale della gestione.

2. I soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale all'atto della presentazione della domanda si impegnano a conseguirla entro due anni dall'accoglimento della domanda medesima, pena la revoca delle agevolazioni.

3. Il conduttore uscente deve avere il legittimo possesso dell'azienda a titolo di proprieta', di affitto, di comodato o di uso da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.
Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono la realizzazione di progetti nel settore agricolo con investimenti non superiori a 2 miliardi di lire. Per i progetti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli la consistenza degli investimenti deve essere adeguata alle capacita' produttive dell'azienda, maggiorate del 100%.

2. L'attivita' di impresa prevista nel progetto e' svolta per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Art. 3.
Agevolazioni

1. Sui progetti approvati sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo in conto capitale e mutuo agevolato, secondo i limiti fissanti dall'Unione europea in termini di ESN o di ESL, calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 4;
b) contributo in conto gestione nella misura definita dall'articolo 5;
c) servizi di assistenza tecnica (tutoraggio o formazione) nella fase di realizzazione dell'investimento e nella fase di avvio dell'iniziativa.

Art. 4.
Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA:
a) per studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) per opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) per opere murarie inerenti l'attivita' produttiva, comprese le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
d) per oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) per allacciamenti e per macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
f) per progettazione e registrazione del marchio aziendale;
g) per acquisto di animali, piante madre ed alte;
h) per altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale.

2. La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2% dell'investimento da realizzare. Le opere murarie sono ammissibili entro il limite del 40% della spesa complessiva necessaria per la realizzazione del progetto, elevabile al 60% in relazione all'indirizzo produttivo e nel caso di attivita' relativa all'allevamento ittico. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda, quelle relative all'acquisto del terreno e quelle di costruzione o ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attivita' produttiva.

3. In caso di rigetto della domanda e di presentazione di una nuova domanda da parte del medesimo soggetto sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.

Art. 5.
Contributo spese di gestione

1. Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per un periodo di due anni, per le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:
a) spese per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) spese per prestazioni di servizi;
c) oneri finanziari, esclusi quelli riferiti a prestiti agevolati.

2. Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:
a) canoni di locazione per immobili o per terreni;
b) stipendi, salari e rimborsi anche ai soci;
c) spese legali e per arbitrati;
d) canoni di leasing.

3. Il contributo e' concesso nella misura del 50% delle spese ammesse e, comunque, per un ammontare non superiore a 400 milioni di lire per anno per le aziende localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e a 100.000 ECU per quelle delle aree degli obiettivi 2 e 5b. Per il primo esercizio puo' essere erogata un'anticipazione pari al 40% del contributo concesso.

4. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo sono compatibili con eventuali indennita' compensative annue concesse a favore delle attivita' agricole.

5. Per la sola attivita' di commercializzazione le spese ammissibili di cui alla lettera a) del comma 1 non potranno superare, limitatamente alla voce "prodotti finiti", il 20% delle spese ammesse.

Art. 6.
Presentazione delle domandedi ammissione alle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., di seguito "Societa'" ed e' redatta secondo il modello allegato, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Alla domanda, redatta su carta semplice, e' allegata in duplice copia la seguente documentazione:
a) studio di fattibilita' del progetto da realizzare, contenente informazioni documentate sulle capacita' tecniche e professionali del soggetto proponente, sulle potenzialita' del mercato di riferimento, sugli investimenti previsti, sulla situazione dell'azienda agricola e sulla redditivita' attesa dell'iniziativa;
b) certificazione inerente la piena disponibilita' dei terreni di proprieta' oppure in affitto, in comodato o comunque in uso da almeno due anni da parte del soggetto cedente;
c) certificati catastali dei terreni aziendali;
d) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva dello stesso.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. La Societa' adotta le misure necessarie affinche', del totale delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi effettuati ai sensi del presente regolamento in ciascun anno, non meno di due terzi siano destinate ai giovani agricoltori residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1, sempreche' ne ricorrano le condizioni in base alle domande da essi presentate e ritenute ammissibili.

2. La Societa' presenta annualmente al Ministero per le politiche agricole e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle iniziative approvate.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento n. 306 del 18 febbraio 1998, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita'giovanile.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 marzo 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Il Ministro per le politiche agricole De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmmazione economica, foglio n. 121

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 3, del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997: "9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno,sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento
(CE) 2081/93, in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni,che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione,commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole,alimentari e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, e' il seguente:
"2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita'giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici,finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani fra i 18 e i 35 anni, nonche'allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa'subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato,determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa'operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche le camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo'essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento,sara' disciplinata sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori".
- Il testo vigente dei commi 3 e 4, dell'art. 17,della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle da regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".


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