Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti
agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare
degli aiuti per investimenti nel settore ambientale, non è più
necessario prevedere deroghe specifiche per tale categoria di aiuti,
i quali verranno pertanto valutati rispetto alle norme generali di
cui al precedente capitolo 4.
5.3. AIUTI A FAVORE Dl IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE.
5.3.1. Il capo Vl del titolo 11 del regolamento sullo
sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario
ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione
dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. Il
finanziamento comunitario, concesso sulla base di impegni
volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di
cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 eur per ettaro
per colture annuali, 900 eur per ettaro per colture perenni
specializzate e 400 eur per ettaro per altri usi della terra. Le
condizioni per il pagamento della sovvenzione comunitaria sono
esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento sullo sviluppo
rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di attuazione
(19). L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo
rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che
sottoscrivono un impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le
condizioni prescritte.
5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che
possano essere accordati aiuti supplementari che superino i
massimali fissati dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento
sullo sviluppo rurale, purché siano giustificati ai sensi del
paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi eccezionali
debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali
impegni.
5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento
sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene
concesso annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di
reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla
necessità di fornire un incentivo. Pertanto, se uno Stato membro
intende concedere un aiuto supplementare che superi i massimali
fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve presentare la
documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le
condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel
regolamento di applicazione, nonché la giustificazione dei
pagamenti aggiuntivi corredata di una distinta dettagliata dei costi
sulla base, delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti
dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo.
Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può
inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali
investimenti non remunerativi necessari alla realizzazione
dell'impegno. In tale ambito gli investimenti sono considerati non
remunerativi qualora non comportino di norma aumenti netti
significativi del valore o della redditività dell'azienda.
5.3.4. Nel valutare la compatibilità dei pagamenti
aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel
regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione.
In particolare, il livello di riferimento per il calcolo delle
perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno
assunto è conforme alle normali buone pratiche agricole invalse
nella zona in cui è applicata la misura in oggetto. Possono essere
prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni
agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo
rurale o della cessazione di determinati metodi di produzione.
5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita
dallo Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo
non può superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi
aggiuntivi indotti dall'impegno, tranne qualora si dimostri la
necessità di una percentuale più elevata per applicare
efficacemente la misura.
5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro
proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore
a quella prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve
fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli
effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel
periodo indicato. L'importo degli aiuti proposto deve riflettere la
durata più breve degli impegni assunti.
5.4. AIUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI RESIDENTI IN ZONE
SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI Al SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.
5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale
istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli
agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito
originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale,
dall'attuazione di limitazioni degli usi agricoli basate su
disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, se
e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i problemi
specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti
deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive,
specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi
massimi ammessi a fruire del sostegno comunitario sono stabiliti a
200 eur ha. A norma dell'articolo 21 del regolamento sullo sviluppo
rurale, la superficie totale delle zone svantaggiate, insieme a
quella di altre zone ad esse assimilabili a norma dell'articolo 20
dello stesso regolamento, non può superare il 10 % della superficie
complessiva dello Stato membro interessato.
5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte
di concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo
conto dei criteri sopra esposti nonché dei principi relativi alla
concessione di contributi comunitari fissati nell'ambito della
programmazione dello sviluppo rurale. Nel corso di tale valutazione
la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni imposte agli
agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per
gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole.
Qualunque aiuto concesso in violazione del principio “chi inquina
paga” dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e
decrescente.
5.5 AIUTI AL FUNZIONAMENTO.
5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la
Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che
alleviano alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti
dall'inquinamento o dai danni da esse cagionati. Essa ammette
eccezioni a questo principio soltanto in casi debitamente
giustificati.
5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi
dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia
ambientale, più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può
essere giustificato ove necessario per controbilanciare una perdita
di competitività a livello internazionale. Gli aiuti devono essere
temporanei e decrescenti e, in linea di principio, di durata non
superiore a cinque anni; detti aiuti non devono inizialmente
superare l'importo necessario a compensare il produttore della
differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e
quelli di adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione
terrà inoltre conto di ciò che i beneficiari devono fare per
ridurre l'inquinamento da essi causato.
5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti
allo sviluppo, dei biocarburanti, la Commissione può inoltre
approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per
compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di
produzione ecocompatibili invece di processi produttivi
tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla
compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto
di riesame periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto
delle variazioni dei costi relativi dei vari mezzi di produzione e
dei benefici di carattere commerciale che possono derivare dall'uso
di mezzi di produzione più compatibili con le esigenze ambientali.
5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di
produzione, gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a
tasse ambientali, come le tasse sull'energia o sulle immissioni
nell'ambiente agricolo di sostanze a rischio, come antiparassitari
ed erbicidi. Talvolta, per non aggravare l'onere fiscale complessivo
sul settore agricolo, queste tasse vengono interamente o
parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri settori, quali
la manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni
vengano applicate in maniera imparziale a tutto il settore agricolo,
in genere la Commissione considera con favore queste misure,
sempreché esse costituiscano effettivamente aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In alcuni casi possono
tuttavia essere concesse specifiche esenzioni totali o parziali da
queste tasse a favore di determinati settori della produzione
agricola o di taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle
riserve su questo tipo di esenzioni, che per loro natura sono per lo
più accordate in relazione a sistemi di produzione intensivi, che
presentano i maggiori problemi dal punto di vista dell'ambiente,
dell'igiene e del benessere degli animali. Aiuti di questo tipo
possono pertanto essere autorizzati soltanto su base temporanea e
decrescente e per una durata massima di cinque anni, ove si dimostri
che essi sono necessari per compensare una perdita di competitività
sul piano internazionale e che il regime di aiuti costituisce un
incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze dannose in questione.
5.6. ALTRI AIUTI AMBIENTALI.
5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e
consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su
questioni di carattere ambientale verranno autorizzati conformemente
alle sezioni 13 e 14.
5.6.2. Altri
aiuti ambientali nel settore agricolo verranno valutati caso per
caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e nella
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente (20).
6. AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI NELLE
REGIONI SVANTAGGIATE
6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo
sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli
agricoltori per compensare gli svantaggi naturali presenti nelle
regioni svantaggiate, a meno che gli aiuti soddisfino le condizioni
di cui agli articoli 14 e 15 del medesimo regolamento.
Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi
concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il
finanziamento globale versato agli agricoltori non deve superare gli
importi determinati a norma dell'articolo 15 del regolamento
suddetto.
7. AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI.
7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori
incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo
rurale. Gli articoli 7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale
prevedono pertanto un regime comunitario di sostegno
all'insediamento dei giovani agricoltori.
7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani
agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni.
Globalmente, la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo
sviluppo rurale e quella erogata sotto forma di aiuti di Stato non
possono di norma superare i massimali fissati all'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione autorizza aiuti
di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a un
importo di 25000 eur, in particolare qualora ciò sia giustificato
dai costi estremamente elevati di insediamento nella regione
interessata.
8. AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
AGRICOLA.
8.1.
La Commissione considera favorevolmente i regimi di aiuto
intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al
prepensionamento. Purché tali regimi pongano come condizione la
cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini
commerciali, essi hanno un impatto limitato sulla concorrenza e
contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel
lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto agli
articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la
Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.
8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato
alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro
dall'attività agricola di agricoltori costretti a cessare l'attività
per motivi economici. La Commissione ritiene che i regimi di aiuto a
favore della cessazione di attività agricole economicamente non
sostenibili contribuiscano allo sviluppo complessivo del settore nel
lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto rivestono un'importante
funzione sociale in quanto sono intesi a favorire l'integrazione dei
soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto, la
Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché
sia soddisfatta la condizione della cessazione permanente e
definitiva delle attività agricole a fini commerciali.
9. AIUTI PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ Dl PRODUZIONE,
Dl TRASFORMAZIONE E Dl COMMERCIALIZZAZIONE.
9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose
notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per la riduzione
della capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore
tali regimi, nella misura in cui essi fossero coerenti con altri
provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione
e purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del
settore in questione;
- il beneficiario deve fornire una contropartita;
- deve essere
esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e
alla ristrutturazione;
- non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del
valore di capitale e del reddito futuro.
9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti
al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il
prerequisito per la concessione è la dimostrazione della loro
utilità nell'interesse di tutto il settore. Qualora non esista
sovracapacità e sia chiaro che si procede alla riduzione della
capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a
dimostrare che tale condizione è soddisfatta.
In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori
caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a
livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente
prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i
necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della
capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano
parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia
fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la
Commissione non accetterà più regimi di aiuto di durata
illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono
comportare il rinvio dei mutamenti necessari. La Commissione si
riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a
determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di
una relazione annuale sull'attuazione del regime.
9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i
meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti
relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione
verranno valutati caso per caso.
9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una
contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione
definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla
capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione
definitiva della produzione da parte dell'impresa o la chiusura di
un determinato impianto. Dal beneficiario si devono ottenere impegni
giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e
irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per
eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi.
Tuttavia, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla
capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile,
non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può
essere erogato.
9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia
erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi
in una situazione in difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato
alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e
ristrutturazione di imprese in difficoltà.
9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime
condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato.
L'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al
compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo
pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Tuttavia,
possono essere erogati aiuti destinati a compensare gli oneri
sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.
9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la
ristrutturazione del settore interessato, nell'intento di favorire
quegli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di
ridurre il rischio potenziale di distorsione di concorrenza e di
compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà
dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal
settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori.
Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per
motivi sanitari o ambientali.
10. AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI Dl PRODUTTORI.
10.1. A causa della natura incostante della produzione
agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la
concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione
di associazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e
adeguare la produzione alle esigenze del mercato. In passato il
sostegno alla costituzione delle associazioni di produttori in
alcune regioni era stato concesso dalla Comunità conformemente al
regolamento (Ce) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997,
concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (21).
Tuttavia, con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il
Consiglio ha ritenuto che, poiché numerose organizzazioni comuni di
mercato contemplano aiuti a favore delle associazioni di produttori
e relative unioni, non era più necessario prevedere un sostegno
specifico per queste associazioni nel quadro dello sviluppo rurale.
La Commissione ritiene che tale cambiamento non impedisca di
concedere aiuti di Stato per la costituzione di organizzazioni di
produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione
alla domanda, in particolare nei settori per i quali siano previste
forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato.
È tuttavia necessario rivedere la politica della Commissione in
relazione a questo tipo di aiuti alla luce dei recenti sviluppi.
10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti
all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di
produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro
interessato. Un'associazione di produttori viene costituita allo
scopo di consentire ai soci di adattare di concerto la loro
produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando
l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori
riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.
10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve
prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione
secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato
stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la
commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota
della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono
all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e
fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.
L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione,
in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o
l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul
mercato e di norme di conoscenza della produzione, in particolare
informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi
tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della
gestione delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso
nell'ambito della presente sezione ad organizzazioni di produttori
come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o
più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come
singoli produttori. Le organizzazioni di produttori dovranno in ogni
caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.
10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano
un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel
settore di cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le
proposte di aiuti di Stato, verificando la compatibilità delle
suddette misure con gli obiettivi delle organizzazioni comuni.
10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a
valutare le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi
precedentemente applicati. Ciò significa che possono essere
concessi aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi
amministrativi di avviamento dell'associazione o dell'unione. A tale
scopo le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali (22),
l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e
programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e
le spese amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti
non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è
ridotto del 20 % per ciascun anno di esercizio, in modo che al
quinto anno sia limitato al 20 % dei costi effettivi di quell'anno.
Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute
dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento
dell'organizzazione di produttori.
10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente,
la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti
all’avviamento nel caso di un ampliamento significativo delle
attività dell'associazione o dell'unione di produttori in
questione, ad esempio al fine di estendere l'attività a nuovi
prodotti o nuovi settori (23). Sono ammissibili ai nuovi aiuti
unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti
dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si
applicano le altre condizioni esposte nella presente sezione.
10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad
altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello
produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di
gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte
nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La
Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa
sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento
delle associazioni di produttori responsabili per la supervisione
dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.
10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di
produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento,
quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in
conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli
aiuti agli investimenti nella produzione primaria, il limite massimo
delle spese ammissibili di cui al punto 4.1.1.8 sarà determinato
con riferimento ai singoli membri del gruppo.
10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente
sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali
cambiamenti nei regolamenti che disciplinano le organizzazioni
comuni di mercato.
10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle
associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere
erogati direttamente ai produttori a titolo di compenso dei
contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni
nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione.
L'importo degli aiuti è calcolato conformemente al punto 10.5.
11. AIUTI A TITOLO Dl COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA
PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA.
11.1. PRINCIPI GENERALI.
11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono
una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti
di danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi
fabbricati e piantagioni, causati da eventi imprevisti quali calamità
naturali, avverse condizioni atmosferiche o l'insorgenza di
epizoozie o fitopatie (24). L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
del trattato sancisce la compatibilità con il mercato comune degli
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato, ha accettato l’inserimento di altri due tipi di
aiuti in questa categoria, e precisamente:
- aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive
contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso
per danni arrecati da determinate malattie;
- aiuti volti a incentivare la stipula di contratti
assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o
dei mezzi di produzione.
11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la
Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a
indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione
agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi
dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni
amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni
dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti
economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica
soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in
relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente
documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione,
come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto
ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà
proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi
dell'evento.
11.2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE
CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI.
11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di
dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di “calamità
naturale” e di “evento eccezionale” di cui all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b),
del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio
generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato
comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione
ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e
inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la
guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e
in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o
industriali e incendi che causano perdite estese. D'altrocanto, la
Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio
scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da
normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non
considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza
di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha
effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa
diffusione di una malattia animale completamente nuova. A causa
delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione
continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di
aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.
11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o
l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100% a
titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente
calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni
eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti
dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La
Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli
agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei
mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione
eccessiva.
11.3. AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE GLI AGRICOLTORI
DELLE PERDITE CAUSATE DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.
11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione,
avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio,
pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità
naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono
arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli,
la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità
naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al
20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle
altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente
variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che
le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il
pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione
di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti
a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni
atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni
meteorologiche.
11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali,
la soglia del 20% o del 30% va determinata sulla base del confronto
tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in
questione e la produzione annua lorda in un anno normale.
Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la
produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli
anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse
condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi
alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di
riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori
sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.
L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato
il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni
eccessive l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello
medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per
il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la
produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento
moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo
dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.
11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per
ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi
danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità
atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità,
la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle
perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino
compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei
beneficiari.
11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui
effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione
parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta
dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno
normale, determinata secondo i criteri esposti nei paragrafi
precedenti, deve essere superiore al 10%, mentre la perdita reale
moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è
persa deve superare il 20% nelle zone svantaggiate e il 30% nelle
altre zone.
11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi
sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al
bestiame da avverse condizioni atmosferiche.
11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno
detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo
di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese
ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non
sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese
risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni
atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a
copertura di tali spese.
11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati
ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i
danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100%
dei costi effettivi, senza che venga applicata una soglia minima.
11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli
aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori,
oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso
l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito
dall'agricoltore.
11.4. AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE
FITOPATIE.
11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni
capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non
costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi
del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e
gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere
autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato,
il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo
di talune attività possono essere considerati compatibili con il
mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi
in misura contraria al comune interesse.
11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione
ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle
perdite causate da epizoozie e fitopatie possano essere autorizzati
unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione,
controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a
livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi
semplicemente a
compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non
prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte,
vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono
incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto
come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali,
stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che
consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di
lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di
eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad
indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema
d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i
singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di
prevenzione (25). Ne consegue che solo le malattie di interesse per
le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono
ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere
oggetto di aiuto.
Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti
obiettivi:
- di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa
o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono
trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o
opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del
bestiame o distruzione dei raccolti;
- di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene
abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle
autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a
vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità
competenti;
- combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle
perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il
beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di
prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.
11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che
gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche
della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario.
Occorre identificare chiaramente l'epizoozia o la fitopatia di cui
trattasi e fornire una descrizione delle misure adottate.
11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli
aiuti possono coprire fino al 100% delle spese effettivamente
sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre
indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e
prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del
bestiame e alla distruzione dei raccolti. Nessun aiuto può invece
essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa
comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di
lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato
se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a
carico dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia
interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.
L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti
distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una
compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto
delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al
reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o
raccomandati dalle autorità competenti, per consentire
l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le
colture.
Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime
comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare
che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i
diversi regimi. Se l'aiuto comunitario è stato approvato, occorre
indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della
Commissione.
11.5. AIUTI PER IL PAGAMENTO Dl PREMI ASSICURATIVI.
11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità
naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti
intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture
assicurative contro tali rischi. La prassi costante della
Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80% del costo
dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle
calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e
alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità
naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra altre
perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute
a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del
costo del premio.
11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure
di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed
eventi eccezionali, in particolare regimi di rinnovo assicurativo e
altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a
rischio particolarmente alto.
11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non
possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno
dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe
verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura
assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo
di imprese, o se l'aiuto venisse concesso a condizione di stipulare
il contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato
membro in questione.
12. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA.
Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni
di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle
procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro
interessato, agevola la costituzione di aziende economicamente
redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale del settore
agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La
Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura
dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria,
compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100%
delle spese sostenute. Qualora tuttavia gli aiuti agli investimenti
siano concessi nell'ambito del regime di ricomposizione, compresi
gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il massimale
dell'aiuto di cui al punto 4.1.
13. AIUTI INTESI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE Dl PRODOTTI AGRICOLI Dl QUALITÀ.
13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare
il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il
valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento
dell'intero settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano
sempre più la qualità. La Commissione solitamente considera con
favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste
misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli
scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune.
Questo si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per
importi elevati o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che
l'aiuto ha cessato si svolgere funzione di incentivo e diventa
pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi motivi la Commissione
ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali aiuti.
13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e
servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di
progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività
connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra
cui:
- ricerche di mercato, ideazione e progettazione del
prodotto (26), inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle
domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle
attestazioni di specificità conformemente alla normativa
comunitaria pertinente;
- l'introduzione di norme di assicurazione della qualità,
quali le norme iso 9000 o 14000, di sistemi haccp
basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo
ovvero di sistemi di audit
ambientale;
- i costi della formazione del personale, finalizzata
all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei
sistemi haccp.
Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei
contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per
la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di
sistemi analoghi.
Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo
considerevole a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che
possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non
dovrebbe superare i 100000 eur per beneficiario e per triennio
oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella
definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione
nella raccomandazione del 3 aprile 1996 (27), il 50% dei costi
ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini
del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il
destinatario dei servizi.
Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei
sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di
documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono
essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai punti
4.1 e 4.2, a seconda dei casi.
13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli
aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai
controlli di qualità, concedendo importi fino al 100% per i
controlli obbligatori e al 70% per quelli facoltativi. Tuttavia,
data la crescente importanza attribuita alla sicurezza e alla
qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di
utilizzare sistemi del tipo haccp
a garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari, i tipi di
controlli effettuati di routine, durante il processo di produzione,
sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte
di costi di produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei
controlli di qualità sui costi di produzione, tali aiuti presentano
il rischio reale di alterare la concorrenza, in particolare se sono
versati in modo selettivo. La Commissione ritiene pertanto che
nessun aiuto vada concesso per i controlli di routine effettuati dal
produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti,
indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti
volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema haccp o
di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per
controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità
competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi
indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione
dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di
qualità.
13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in
materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di
controllo, effettuate, in base alla normativa comunitaria o
nazionale, da o per conto delle autorità competenti, la Commissione
continuerà ad autorizzare il pagamento di aiuti fino al 100% dei
costi di tali controlli, tranne ove la legislazione comunitaria
abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori
per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda
che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza
specificare l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione
autorizza il pagamento unicamente nell'ambito di un regime di aiuti
finanziato mediante tasse parafiscali, il quale assicuri che il
costo finanziario dei controlli sia sostenuto interamente dai
produttori. La Commissione esaminerà caso per caso, sulla base
delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione
di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori
il tempo di conformarsi a tali controlli.
Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei
controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle
denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel
quadro dei regolamenti (Cee) n. 2081/92 (23) e (Cee) n. 2082/92 (29)
del Consiglio, la Commissione autorizza il pagamento di aiuti
temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei
sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli
aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti
progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni
dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.
Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad
assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici (30), la
Commissione continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali
metodi, condotti ai sensi del regolamento (Ce) n. 2092191(31), ad un
tasso del 100% delle spese effettivamente sostenute.
13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al
100% del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili
per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di
regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno
progressivamente ridotti, in modo da essere eliminati entro sette
anni dalla loro istituzione. Gli aiuti esistenti relativi ai costi
dei controlli effettuati da tali enti verranno ridotti
progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni
dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.
14. PRESTAZIONI Dl ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE
AGRICOLO.
14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti
intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti
soft migliorano infatti
l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria,
contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine
con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono
pertanto essere concessi al tasso del 100% per coprire i seguenti
costi:
- istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono
le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le
spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi
di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo
collaboratore; prestazione di servizi di gestione aziendale e di
servizi ausiliari; onorari di consulenti; organizzazione di
concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla
partecipazione a tali manifestazioni; altre attività finalizzate
alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala
ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.
14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti
ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo
tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli
aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire
soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore nel suo
complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto,
qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o
da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione
verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti
gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi
amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi
devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.
14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito
della presente sezione non può superare i 100000 eur per
beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti
erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e
medie imprese (32), il 50% dei costi ammissibili (tra le due
possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini
del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la
persona che fruisce dei servizi.
15. SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO.
15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione
autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico
a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità
genetica del patrimonio zootecnico nella Comunità:
- aiuti fino al
100% a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e
alla tenuta dei libri genealogici;
- aiuti fino al 70% per test di determinazione della
qualità, genetica o della resa del bestiame;
- aiuti fino al 40% dei costi ammissibili per investimenti
in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello
di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di
riproduzione animale;
- aiuti fino al 30% dei costi relativi al mantenimento di
singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati
nei libri genealogici.
Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di
estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo 11,
capo VI, del regolamento sullo sviluppo rurale.
16. AIUTI Dl STATO PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER
LE ISOLE DELL'EGEO.
16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo
rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie
contenute nei regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche
e delle isole del Mar Egeo che in determinate situazioni prevedono
aiuti di Stato supplementari. Il regolamento contempla tuttavia
l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto della programmazione
delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la necessaria
flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle
esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà
pertanto caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato
destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni,
valutandone la compatibilità con i piani di sviluppo rurale delle
regioni di cui trattasi e i relativi effetti sulla concorrenza.
16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al
funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione
esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti al
funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, tenendo conto
dei principi enunciati nel trattato e soprattutto degli effetti
potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle regioni
interessate e in altre parti della Comunità.
17. AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO.
Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti
nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo (33). L'aumento del 10% dei tassi di aiuto a favore delle
piccole e medie imprese di cui al punto 4.2.6. della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese si
applica anche al settore agricolo (34).
18. AIUTI ALLA PROMOZIONE E ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI.
Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti
agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli
aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e
di taluni prodotti non compresi nell'allegato [I] del trattato Cee,
esclusi i prodotti della pesca (35).
19. AIUTI SOTTO FORMA Dl PRESTITI AGEVOLATI A BREVE
TERMINE
I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo
(“crediti di gestione”) verranno valutati alla luce della
comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per
prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (36).
20. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE Dl
IMPRESE IN DIFFICOLTÀ.
Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (37).
21. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE.
Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli
orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione (38).
22. ABROGAZIONE Dl TESTI ESISTENTI.
I seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti
orientamenti e misure opportune:
- proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali
nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento (39);
- inquadramento
degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione
agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali
concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di
assicurazione contro tali rischi (40);
- disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle
associazioni di produttori (41);
- orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli
investimenti nel settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli (42).
Successivamente all'entrata in vigore dei presenti
orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si
applicherà più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (43).
23. ASPETTI PROCEDURALI.
2.3.1. NOTIFICA.
23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi
di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati
alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del
regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato Ce
(44).
23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo
sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di
Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di
misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario,
purché tali aiuti siano stati notificati e approvati dalla
Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in quanto
parte della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso
regolamento.
Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in
questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a
ciascuna di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di
sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di
attuazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute
nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di Stato concessi per
altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a
condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare
oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3.
Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione
riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato
membro. Eventuali aumenti superiori al 25% dell'importo dell'aiuto
assegnato ad una determinata misura nell'anno in questione, o
eventuali aumenti superiori al 5% rispetto all'importo complessivo
previsto, sono subordinati all'approvazione della Commissione (45).
Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei
piani di sviluppo rurale.
23.2. RELAZIONI ANNUALI.
23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre
1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla
Commissione un elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel
settore agricolo esistenti nel 1974. La Commissione ha ritenuto tali
elenchi uno strumento essenziale per assicurare una maggiore
trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per valutarle
secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del
mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976 (46) la
Commissione ha pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di
trasmettere un elenco aggiornato dei regimi di aiuti nazionali entro
la fine di maggio di ogni anno.
23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto
dell'articolo 21 del regolamento (Ce) n. 659/l999 che prevede che
gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali su
tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi
specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.
23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione
delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di
sorveglianza e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al
capo V del regolamento sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi
di comunicazioni istituiti nel quadro degli accordi omc e
dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel
fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura del
possibile, sia i doppioni sia la presentazione multipla delle stesse
informazioni di partenza secondo modelli diversi.
23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai
seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di
proporre modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli
Stati membri, particolarmente per tenere conto dell'esperienza
acquisita nell'applicazione delle procedure di sorveglianza e
valutazione istituite dal regolamento sullo sviluppo rurale.
a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la
prima volta entro il 1° luglio 2001, e in seguito entro il 30
giugno di ogni anno, con indicazione di tutti i regimi di aiuto nel
settore agricolo esistenti nello Stato membro interessato. La
relazione è suddivisa in due parti: una parte generale e una parte
contenente relazioni individuali su tutti i regimi di aiuto
esistenti.
b) La parte generale, di cinque‑dieci pagine, delinea
un quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei
riguardi del sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i
cambiamenti rilevanti verificatisi nell'anno di cui trattasi e
illustra brevemente le ragioni dell'introduzione di nuovi importanti
regimi di aiuto o della cessazione di regimi esistenti; riporta
inoltre i principali cambiamenti nel sostegno concesso ai regimi di
aiuto esistenti.
Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione
della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo
Stato membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni
generali separate per le attività a livello nazionale e regionale.
Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali
indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al
settore agricolo. Tali dati devono distinguere tra:
- i contributi nazionali al finanziamento di misure che
beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento
sullo sviluppo rurale o di altri regolamenti comunitari;
- il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla
Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a
norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr.
punto 23.1.2);
- altri aiuti di Stato.
Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali
andranno presentati in una singola tabella indicativa (47).
c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di
aiuto esistente (48) che non sia stato approvato dalla Commissione
nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma
dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (49).
Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti
nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di
prodotti agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di
cui alla parte I dell'allegato 1. Devono inoltre essere fornite,
conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del
regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla
Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle
limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.
Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente
al modello semplificato di cui alla parte 11 dell'allegato. Nel caso
dei regimi di aiuto relativi a investimenti nella produzione
agricola primaria, vanno inoltre fornite, conformemente alle
condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in
questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di
valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui
ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.
Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente
tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle
tasse e la spesa pubblica per il regime al netto dei contributi
versati dal settore.
23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il
diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto
esistenti, qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie
funzioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.
23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate
secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma
dell'articolo 18 del regolamento (Ce) n. 659/1999.
23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate
dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per
garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nel settore agricolo.
23.3. APPLICAZIONE Al NUOVI AIUTI.
La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi
aiuti di Stato, comprese le notifiche in corso di Stati membri, a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
23.4. PROPOSTE
Dl MISURE OPPORTUNE.
In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato
Ce, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i
rispettivi regimi di aiuto esistenti concernenti investimenti nel
settore della produzione, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I, per
conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000,
nonché di modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati
dai presenti orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.
Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto
l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1° marzo
2000.
Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione
entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di
cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima
esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.
Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte
tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a
norma dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n 659/1999.