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PROTOCOLLO
D’INTESA
tra
Sviluppo Italia
S.p.A., con sede in Roma , Via Calabria,
46 (di seguito denominata Sviluppo Italia),
capitale sociale £. 2.442.014.000.000
interamente sottoscritto e versato, iscritta
al Registro delle imprese di Roma al n.
15539/1999, cod. fiscale e partita IVA n.
05678721001, in persona dell’Amministratore
Delegato Dott. Carlo Borgomeo, nato a Napoli
il 31 agosto 1947, in virtù dei poteri
conferitegli dal Consiglio di amministrazione
in data 2 marzo 2000, per la carica
domiciliato presso la sede sociale
e
l’Osservatorio
per l’imprenditoria giovanile in agricoltura
con sede in Roma, via XX settembre, 121 ( di
seguito denominato OIGA), rappresentata dal
Presidente dott. Giuliano D’Antonio, nato a
… il …, domiciliato per la carica
presso la sede sociale il quale interviene nel
presente atto in virtù dei poteri
conferitegli con Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole n. 50841del 21 giugno 2000
premesso
che l’OIGA, ai sensi
della legge 441/98, ha il compito di svolgere
attività di informazione e monitoraggio
relativamente alla diffusione
dell’imprenditoria giovanile in agricoltura
ed in particolare:
a)
effettua il monitoraggio e analizza le
politiche e le azioni attuate in materia dallo
Stato, dalle regioni e dall’Unione Europea,
formulando proposte e indirizzi;
b)
elabora applicazioni e statistiche
conoscitive per aree e per settori;
c)
propone, o comunque è consultato per
l’attuazione delle campagna di informazione
di cui all’art. 12 della Legge n. 441 del
1998;
d)
promuove le attività formative di cui
all’articolo 3, comma 5 della legge 441 del
1998;
che Sviluppo Italia è
titolare della gestione di leggi agevolative
relative alla imprenditorialità giovanile nel
settore agricolo;
considerato
che le parti
concordano sui notevoli effetti positivi che
possono scaturire da un rapporto di
collaborazione reciproca al fine di
programmare e realizzare congiuntamente azioni
di sviluppo;
si
conviene che:
Art.
1
Sviluppo Italia
individua nell’OIGA il referente principale
par l’analisi delle problematiche derivanti
dall’applicazione, per ciò che consente il
settore agricolo, delle leggi 448/92, 135/97,
44/86, 95/95 e DL 185/00 e successive
modifiche e integrazioni ; a tale scopo
verranno realizzati incontri periodici, a
scadenza trimestrale di confronto e
d’aggiornamento tra le parti.
Art.
2
Sviluppo
Italia si impegna a fornire all’OIGA i dati
quantitativi relativi alle leggi citate
nell’art. 1, al fine della effettuazione del
monitoraggio previsto dalla legge 441/98.
Art.
3
Sviluppo
Italia ed OIGA, in relazione all’iter
formativo previsto per i giovani, il cui
progetto d’impresa è ammesso alle
agevolazioni, si impegnano a collaborare, al
fine, di individuare percorsi formativi idonei a
promuovere nel giovane capacità nella gestione
aziendale e cultura d’impresa.
Art.
4
Sviluppo
Italia ed OIGA si impegnano a darsi reciproca
assistenza per tutte le iniziative promozionali,
relative alla applicazione di strumenti legati
alla creazione di imprese giovanili in
agricoltura ed a diffondere, attraverso i propri
canali, il contenuto di questo protocollo.
Art. 5
Il
presente protocollo non riveste carattere
oneroso per le Parti.
Letto,
approvato e sottoscritto
Roma, lì
Per OIGA
Per Sviluppo Italia S.p.A.Dr.
Giuliano
D’Antonio
Dr. Carlo Borgomeo
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