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Verso il traguardo nuove misure a favore dei giovani imprenditori agricoli

 Agevolazioni ai proprietari di terreni agricoli che cessano la propria attività e concedono i terreni in affitto attraverso l’Ismea

 

Durante la seconda Assemblea nazionale dell’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli promossa dalla Cia, i giovani Agia, alla presenza del Ministro Alemanno, avevano lanciato la proposta di creare la “Borsa dell’affitto del capitale fondiario” che, intervenendo sulla rigidità del mercato fondiario e dell’affitto, potesse favorire “l’incontro” tra i bisogni dei giovani che vogliono fare impresa e non dispongono di una impresa familiare ed i titolari anziani che non hanno un successore in azienda.

Quest’idea ha trovato ascolto dall’Ismea che, dopo aver ricevuto, la comunicazione che la Commissione non solleva obiezioni in merito all’Aiuto di Stato n.121/2003, riguardante “riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura – agevolazioni a favore di chi cessa la propria attività agricola e concede i propri terreni attraverso l’Ismea” (decisione C (2003) 3219 del 2/9/2003), ha già approntato una prima traccia di regolamento di attuazione.

Le regole fondamentali di funzionamento previste dall’intervento Ismea sono:

- L’Ismea non prende in affitto i terreni, ma i proprietari mettono ad esclusiva disposizione dell’Ismea i terreni affinché siano concessi in affitto ai soggetti individuati dall’Ismea attraverso procedura di evidenza pubblica;

- I soggetti che possono ottenere i terreni in affitto sono gli stessi che possono essere assegnatari nelle procedure di acquisto (giovani fino a 40 anni Iatp o privi di qualifica e Cd fino a 50 anni oltre a piccole società cooperative o cooperative di conduzione) con l’integrazione delle società di persone e delle società di capitali (D. Lgs. 228/2000). Sono esclusi il coniuge ed i soggetti aventi rapporto di parentela entro il I grado con chi concede i terreni in affitto, con l’unica eccezione del prepensionamento finalizzato al primo insediamento e con il vincolo, in questo caso, della vendita all’affittuario alla scadenza del contratto. Su questo punto si è sottolineata l’esclusione in quanto, obiettivo di queste misure innovative, è consentire ai giovani privi di impresa familiare di divenire imprenditori e dare continuità a quelle imprese prive di un successore e non fermarsi nell’ambito dell’impresa familiare (passaggi da padre a figlio, nonno/nipote, …)

- L’Ismea determinerà il canone di affitto in relazione alla produttività dei terreni e la durata del contratto di affitto dovrà essere di 15 anni o di almeno 10 anni (L.203/82 art.45)

- Con Enti ed organismi pubblici e privati che dispongono di terreni agricoli ed intervengono con politiche territoriali e di sviluppo a favore di giovani agricoltori, l’Ismea potrà stipulare apposite convenzioni in attuazione di questa nuova misura;

- Nel caso in cui i POR ed i PSR delle singole Regioni non abbiano previsto l’adozione della misura relativa al prepensionamento, sarà possibile concedere un Aiuto di Stato equivalente;

- Al cedente parte dell’aiuto può essere erogato anche mediante anticipazione finanziaria del canone di affitto;

- Trattandosi di prepensionamento, l’Ismea deve garantire il non rientro in attività del cedente allo scadere del contratto di affitto. A tal fine, anziché obbligare il cedente alla vendita, l’Ismea provvederà, anche dopo il termine del contratto di affitto a verificare, presso gli Enti previdenziali e le Camere di Commercio che il cedente non apra posizioni relative ad attività agricole, pena la restituzione di quanto percepito;

- Fermo restando che le agevolazioni che si riconoscono al cedente si compongono di un premio fisso ed un premio variabile ad ettaro, il valore da attribuire a tali parametri sarà definito nelle convenzioni che l’Ismea stipulerà con le singole regioni;

Quando il regolamento di attuazione sarà pubblicato la misura verrà realizzata attraverso una prima sperimentazione con la Regione Calabria.

  


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