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Verso
il traguardo nuove misure a favore dei giovani imprenditori
agricoli Agevolazioni ai
proprietari di terreni agricoli che cessano la propria
attività e concedono i terreni in affitto attraverso l’Ismea Durante la seconda Assemblea nazionale dell’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli promossa dalla Cia, i giovani Agia, alla presenza del Ministro Alemanno, avevano lanciato la proposta di creare la “Borsa dell’affitto del capitale fondiario” che, intervenendo sulla rigidità del mercato fondiario e dell’affitto, potesse favorire “l’incontro” tra i bisogni dei giovani che vogliono fare impresa e non dispongono di una impresa familiare ed i titolari anziani che non hanno un successore in azienda. Quest’idea
ha trovato ascolto dall’Ismea che, dopo aver ricevuto, la
comunicazione che la Commissione non solleva obiezioni in
merito all’Aiuto di Stato n.121/2003, riguardante
“riordino fondiario e ricambio generazionale in
agricoltura – agevolazioni a favore di chi cessa la
propria attività agricola e concede i propri terreni
attraverso l’Ismea” (decisione C (2003) 3219 del
2/9/2003), ha già approntato una prima traccia di
regolamento di attuazione. Le
regole fondamentali di funzionamento previste
dall’intervento Ismea sono: -
L’Ismea non prende in affitto i terreni, ma i proprietari
mettono ad esclusiva disposizione dell’Ismea i terreni
affinché siano concessi in affitto ai soggetti individuati
dall’Ismea attraverso procedura di evidenza pubblica; -
I soggetti che possono ottenere i terreni in affitto sono
gli stessi che possono essere assegnatari nelle procedure di
acquisto (giovani fino a 40 anni Iatp o privi di qualifica e
Cd fino a 50 anni oltre a piccole società cooperative o
cooperative di conduzione) con l’integrazione delle società
di persone e delle società di capitali (D. Lgs. 228/2000).
Sono esclusi il coniuge ed i soggetti aventi rapporto di
parentela entro il I grado con chi concede i terreni in
affitto, con l’unica eccezione del prepensionamento
finalizzato al primo insediamento e con il vincolo, in
questo caso, della vendita all’affittuario alla scadenza
del contratto. Su questo punto si è sottolineata
l’esclusione in quanto, obiettivo di queste misure
innovative, è consentire ai giovani privi di impresa
familiare di divenire imprenditori e dare continuità a
quelle imprese prive di un successore e non fermarsi
nell’ambito dell’impresa familiare (passaggi da padre a
figlio, nonno/nipote, …) -
L’Ismea determinerà il canone di affitto in relazione
alla produttività dei terreni e la durata del contratto di
affitto dovrà essere di 15 anni o di almeno 10 anni
(L.203/82 art.45) -
Con Enti ed organismi pubblici e privati che dispongono di
terreni agricoli ed intervengono con politiche territoriali
e di sviluppo a favore di giovani agricoltori, l’Ismea
potrà stipulare apposite convenzioni in attuazione di
questa nuova misura; -
Nel caso in cui i POR ed i PSR delle singole Regioni non
abbiano previsto l’adozione della misura relativa al
prepensionamento, sarà possibile concedere un Aiuto di
Stato equivalente; -
Al cedente parte dell’aiuto può essere erogato anche
mediante anticipazione finanziaria del canone di affitto; -
Trattandosi di prepensionamento, l’Ismea deve garantire il
non rientro in attività del cedente allo scadere del
contratto di affitto. A tal fine, anziché obbligare il
cedente alla vendita, l’Ismea provvederà, anche dopo il
termine del contratto di affitto a verificare, presso gli
Enti previdenziali e le Camere di Commercio che il cedente
non apra posizioni relative ad attività agricole, pena la
restituzione di quanto percepito; -
Fermo restando che le agevolazioni che si riconoscono al
cedente si compongono di un premio fisso ed un premio
variabile ad ettaro, il valore da attribuire a tali
parametri sarà definito nelle convenzioni che l’Ismea
stipulerà con le singole regioni; |