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Seminario
CEJA a Wageningen Progetto
del documento di lavoro su Esseri umani-Animali-Piante-Società aspetti
etici dell’agricoltura Il sostegno della PAC può essere
importantissimo per il mantenimento dei sistemi agricoli
minacciati, in
particolare mediante misure a favore delle zone
svantaggiate, dove altrimenti l’agricoltura rischierebbe
di scomparire. Inoltre, le misure agro-ambientali
costituiscono un elemento fondamentale delle iniziative tese
a preservare in Europea la biodiversità agricola. Di
recente, sono state introdotte norme comunitarie sul
benessere degli animali. Il presente documento di lavoro
intende analizzare in che misura la proposta di riforma
della PAC sarà in grado di integrare i fattori ambientali e
le considerazioni sul benessere degli animali nei
regolamenti della PAC, nonché esaminare quali modalità
possono far sì che le pratiche agricole (aziende agricole)
tutelino l’ambiente, salvaguardino i paesaggi e il
patrimonio rurale europeo senza che questo pregiudichi le
loro prospettive di reddito. Il
documento di lavoro si prefigge di illustrare il modo in cui
la riforma della PAC affronterà gli aspetti etici
dell’agricoltura e dell’allevamento. 1.0
Nel primo pilastro, mediante l’obbligatorietà
della condizione ecologica. Nella riforma della PAC viene proposto di
rendere obbligatoria la condizionalità ecologica e di
offrire un meccanismo di pagamento unico agli agricoltori
che hanno ricevuto pagamenti diretti nel periodo 2000-2002.
Il pagamento unico annuo dovrebbe essere applicato a:
colture di pieno campo (seminativi), carni bovine, latte e
prodotti lattiero-caseari, carni ovine e caprine, patate da
fecola, legumi da granella, riso, sementi, foraggi essiccati[1]. L’agricoltore sarà libero di produrre
qualsiasi coltura, eccetto le colture permanenti, o di
interrompere la produzione ma continuerà a ricevere il
pagamento purché i terreni siano mantenuti in buone
condizioni agronomiche; il pagamento unico annuo sarà
subordinato al rispetto della legislazione comunitaria
(direttive) in materia di sanità pubblica, salute delle
piante e degli animali, sicurezza sul lavoro, tutela
dell’ambiente e benessere degli animali (come specificato
nell’allegato IV della proposta) e al rispetto del Quadro
Comune sulle ‘migliori pratiche agricole’.
L’attuazione di tali condizioni sarà decisa a livello
nazionale. 1.1
Diritto ai pagamenti ‘disaccoppiati’ Il diritto
all’aiuto per ettaro viene calcolato dividendo la
somma media annua percepita per pagamenti diretti ricevuti
nel periodo 2000-2002 per il numero medio di ettari che
hanno originato i pagamenti diretti in quel periodo
(denominato importo di riferimento), e riguardanti le superfici coltivate e
foraggiere ma non quelle adibite a colture permanenti e alla
produzione di ortofrutticoli, foreste o quelle utilizzate
per finalità non agricole. Il pagamento sarà ottenuto soltanto se a un
diritto all’aiuto corrisponde un ettaro
ammissibile. Gli ettari ammissibili sono terreni di proprietà dell’agricoltore nei
quali sono prodotte colture di pieno campo nonché
prodotti ortofrutticoli, patate e barbabietole da zucchero
(ma non colture permanenti, foreste o superfici destinate a
usi non agricoli al 31 dicembre 2002). Per le attività di allevamento senza una
corrispondente base agricola o qualora il diritto
all’aiuto sia superiore a 10.000 EUR è previsto un diritto
a un pagamento speciale, secondo modalità
corrispondenti (articolo 50). Al punto di avvio, il diritto per ettaro è
identico per tutti gli ettari appartenenti al medesimo
produttore ma può variare fra i diversi produttori. Per
rendere attivo il diritto al pagamento è necessario
possedere ettari ammissibili: a ogni diritto all’aiuto
deve corrispondere un ettaro ammissibile. Vale a dire che
agli agricoltori è consentito vendere terreno e continuare
a ricevere un importo identico (per diritti all’aiuto)
purché siano sempre proprietari di un numero di ettari
corrispondente all’importo di riferimento Con l’introduzione del disaccoppiamento, il
livello di reddito medio per ettaro degli agricoltori già
stabilito per il periodo 2000-2002 risulterà ridotto: 1)
nei casi in cui sia applicato il sistema di decrescenza e
modulazione (regolazione); 2) qualora l’importo
complessivo raggiunga una quota massima (massimale)
nazionale/regionale (a seconda del massimale prescelto dallo
Stato membro), i pagamenti dovranno essere adeguati di
conseguenza; 3) da una riduzione percentuale lineare dei
pagamenti non superiore all’1% al fine di costituire una
riserva nazionale. L’introduzione
della condizione obbligatoria avrà come conseguenza la
riduzione totale o parziale dei pagamenti disaccoppiati in
caso di mancato rispetto: degli obblighi derivanti da circa
40 normative; del quadro comune sulla migliore pratica
agricola; della conservazione dei pascoli permanenti. Esempio: un agricoltore riceve in media 10.000 EUR di pagamenti diretti per il
periodo 2000-2002 in ragione della produzione di 30 ettari e
di vari premi per animali. L’agricoltore possiede altri 20
ettari coltivati a prodotti ortofrutticoli, patate e
barbabietole da zucchero, e 10 ettari di foreste. Con l’introduzione del meccanismo di
disaccoppiamento, l’agricoltore riceverà 30 diritti
all’aiuto da 333 EUR ciascuno. Egli possiede 50 ettari di
terreno ammissibile (escluse le superfici a foresta) e
quindi potrà vendere 20 ettari di terreno ammissibile
eppure continuare a percepire il pagamento unico di 10.000
EUR (l’esempio non tiene conto di aspetti potenziali quali
modulazione, riduzione percentuale lineare del pagamento per
conformarsi ai massimali finanziari, creazione di una
riserva nazionale, messa a riposo dei terreni).
1.2 In che modo la nuova proposta consentirà ai giovani agricoltori di dedicarsi agli aspetti etici dell’agricoltura e dell’allevamento? 1.2.1
Trasferimento di diritti Il diritto
all’aiuto può
1) essere trasferito, salvo in caso di successione o
anticipo di successione, soltanto a un altro agricoltore
stabilito nel medesimo Stato membro; oppure 2) essere
trasferito a titolo oneroso con o senza terra (art
49). I diritti
a un pagamento speciale,
per attività di allevamento senza una corrispondente base
agricola, possono
essere trasferiti per successione o anticipo di
successione (sono applicati diritti specifici per gli
ovini e i caprini (art. 52)), ma non è previsto il
trasferimento a titolo oneroso. Gli agricoltori che nel periodo 2000-2002
abbiano prodotto ortofrutticoli, patate e barbabietole da
zucchero, dispongono di terreno ammissibile senza i
corrispondenti diritti all’aiuto; in tal caso, possono
acquistare tali diritti conformemente agli ettari
ammissibili. Il costo del diritto dipenderà dall’importo
ricevuto in pagamenti diretti dal possessore del terreno nel
periodo 2000-2002, e quindi varierà da agricoltore ad
agricoltore. Gli Stati membri e le regioni sono autorizzati
ad adeguare i diritti al pagamento in funzione delle medie
regionali. In più, uno Stato membro può decidere che i
trasferimenti debbano essere effettuati soltanto a livello
regionale. Occorre menzionare che, al momento non è
ancora ben chiaro che cosa succederà ai diritti al
pagamento qualora l’agricoltore non sia in grado di
trovare un successore che assuma il controllo
dell’azienda. Una possibilità è che in tal caso il
diritto venga assegnato nuovamente alla riserva nazionale. Esempio: l’agricoltore con 30 diritti di 333 EUR ciascuno e 50 ettari di terreno
ammissibile potrebbe acquistare altri 20 diritti per
aumentare il pagamento unico percepito annualmente. 1.2.2
Affitto di diritti L’affitto è consentito soltanto se al
trasferimento dei diritti si accompagna il trasferimento di
un numero equivalente di ettari ammissibili. I diritti che
non saranno stati utilizzati entro un periodo massimo di 5
anni confluiranno in una riserva nazionale (salvo in caso di
forza maggiore). Esempio: l’agricoltore con 30 diritti di 333 EUR ciascuno e 50 ettari di terreno
ammissibile, potrebbe decidere di affittare altro terreno
ammissibile e altri diritti, per incrementare il pagamento
unico, ma non potrà utilizzare i rimanenti 20 ettari
ammissibili affittando i soli diritti. Immaginiamo inoltre che il nostro agricoltore
abbia acquistato altri 20 diritti e ora possieda 50 diritti
e 50 ettari ammissibili. Se un giorno lo Stato gli espropria
10 ettari per costruire abitazioni, gli ettari ammissibili
saranno ridotti a 40 e l’agricoltore, di conseguenza, potrà
dichiarare soltanto 40 diritti. Tuttavia, non perderà la
possibilità di dichiarare tutti e 50 i diritti qualora
riuscisse ad acquistare altri 10 ettari ammissibili
nell’arco dei cinque anni successivi.
1.2.3
Creazione di una riserva nazionale per casi di forza
maggiore e nuovi agricoltori Gli Stati membri dovranno procedere, in modo
decrescente, a una riduzione percentuale lineare
dell’importo di riferimento al fine di costituire una
riserva nazionale. Detta riduzione non deve essere superiore
all’1% (articolo 45). Gli Stati membri: ·
utilizzeranno
la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento
ad agricoltori già avviati la cui produzione, per cause di
forza maggiore o per circostanze eccezionali (malattia
dell’agricoltore, malattia degli animali, ..) è stata
compromessa nel periodo di riferimento, e ·
possono
attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che
hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000,
secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la
parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare
alterazioni del mercato e della concorrenza.
Non
è ancora certo che gli Stati membri riescano a garantire
diritti ai nuovi agricoltori, poiché occorre provvedere a
molti altri adeguamenti prima di includere: 1)
Adeguamenti del periodo di riferimento
Fra i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali
troviamo per esempio: ·
decesso
dell’agricoltore; ·
incapacità
professionale di lunga durata dell’agricoltore; ·
calamità
naturale grave, che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola del detentore (proprietario); ·
distruzione
fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; ·
un’epidemia
epizootica (afta) che colpisce la totalità o una parte del
patrimonio zootecnico dell’agricoltore. Il periodo di riferimento per il meccanismo di
pagamento unico è il 2000-2002, anni in cui in Europa si
sono verificati gravi casi di epidemie e malattie degli
animali. Laddove possa provare di essere stato vittima di
una circostanza eccezionale, non necessariamente rientrante
in quelle summenzionate, l’agricoltore avrà diritto a
servirsi del periodo di riferimento 1997-1999, con
potenziali adeguamenti finanziari estratti dalla riserva
nazionale. 2) Compensazione ad aziende agricole
destinate a
colture che in passato non erano ammissibili per il sostegno
della PAC In via facoltativa, gli Stati membri possono
concedere un pagamento disaccoppiato medio per colture che
al momento non ricevono alcun pagamento diretto. Anche in
questo caso, le proposte legislative non specificano come
provvedere a tali adeguamenti; sembra tuttavia poco
realistico presupporre che i potenziali adeguamenti siano
effettuati cambiando direttamente i diritti individuali tra
gli agricoltori già avviati, e questo significa che
l’adeguamento dovrà avvenire attraverso la riserva
nazionale. 3) Adeguamento dei diritti a livello
regionale
All’inizio, il diritto per ettaro è identico per tutti
gli ettari appartenenti a uno stesso produttore, ma può
variare tra i diversi produttori. A loro discrezione, gli
Stati membri possono adeguare i diritti al pagamento in base
alle medie regionali. In occasione del Consiglio Agricoltura
del gennaio di quest’anno, Portogallo, Finlandia, Spagna,
Belgio, Austria, Italia e Francia hanno espresso
preoccupazioni in merito al rischio di abbandono delle zone
rurali meno favorite, delle zone meno abbienti e delle
regioni periferiche, a causa di insufficienti nuovi
insediamenti in tali zone. Per gli Stati membri, ciò
potrebbe essere un incentivo sfruttare questa possibilità.
Le proposte legislative non specificano come provvedere a
tali adeguamenti; sembra tuttavia poco realistico
presupporre che i potenziali adeguamenti siano effettuati
cambiando direttamente i diritti individuali tra gli
agricoltori già avviati, e questo significa che
l’adeguamento dovrà avvenire attraverso la riserva
nazionale. 1) Che cosa potrebbe essere aggiunto
alla riserva nazionale
D’altro canto, persino se non specificato, è possibile
che il pagamento di diritti speciali venga assegnato di
nuovo alla riserva nazionale qualora l’agricoltore in
possesso di tale diritto non abbia un successore. La riserva nazionale non può superare l’1%
del massimale complessivo dello Stato membro o della
regione. In virtù di ognuno degli elementi summenzionati è
ragionevole presupporre che per la nuova generazione di
agricoltori, mediante la riserva nazionale, rimarranno a
disposizione ben pochi diritti all’aiuto; ciò significa
che i nuovi agricoltori otterranno i diritti soprattutto
mediante la successione, e quindi si tratterà quasi
esclusivamente di persone che proseguono le attività di
famiglia, già con il diritto a ricevere il sostegno della
PAC a fronte dei costi supplementari connessi con le attività
di tutela del benessere degli animali, dell’ambiente e
della salute pubblica. 1.2.4
Il costo della terra In
taluni casi, l’introduzione del concetto di ‘terreno
ammissibile’ influirà sul costo del terreno. La creazione
di ‘diritti all’aiuto’ commerciabili darà origine a
un mercato regionale/nazionale dei ‘diritti’ al fine di
garantirsi il diritto al recupero dei costi di produzione
aggiuntivi connessi con la protezione dell’ambiente e il
benessere degli animali. 2.0
Nel secondo pilastro sullo sviluppo rurale Agenda 2000 assicura un importante quadro di
riferimento in merito alle modalità di integrazione delle
considerazioni ambientali nella PAC, per esempio mediante il
capitolo agro-ambientale nello sviluppo rurale. La riforma
della PAC ha introdotto nuovi elementi nel Regolamento (CE)
n. 1257/99 destinati agli aspetti etici dell’agricoltura e
dell’allevamento: 2.1
Espansione del capitolo agro-ambientale obbligatorio Concedere aiuti agli agricoltori che si
assumono, per un periodo di almeno 5 anni, l’impegno di
migliorare il benessere dei propri animali di allevamento al
di là delle normali buone pratiche di allevamento. L’aiuto verrà erogato in base ai costi
aggiuntivi e alla perdita di reddito derivanti da questi
impegni, con un importo massimo di 500 EUR per unità di
bestiame. 2.2
Introduzione di un nuovo capitolo al fine di
aiutare gli agricoltori a rispettare le norme La novità, tra l’altro, è che ciò offre
agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti
temporanei e decrescenti ai propri agricoltori per aiutarli
ad attuare norme rigorose imposte dalla legislazione
comunitaria nei settori dell’ambiente, della sanità
pubblica, animale e vegetale, del benessere degli animali e
della sicurezza sul lavoro. Il sostegno sarà forfetario e decrescente e
verrà corrisposto per un massimo di 5 anni; non potrà
superare un importo massimo di 10.000 EUR per azienda in un
determinato anno; l’aiuto sarà erogato soltanto qualora
il richiedente applichi già le norme previste dalla
legislazione nazionale. 3.0
Potenziali alternative in grado di aiutare il giovane
agricoltore a insediarsi in un sistema di aiuti
disaccoppiati collegato a priorità storiche La
riforma della PAC crea un nesso (collegamento) evidentissimo
tra i pagamenti e le preoccupazioni per l’ambiente e il
benessere degli animali; la questione fondamentale, per CEJA,
deve essere l’analisi delle conseguenze della proposta sul
futuro insediamento e, se possibile, l’elaborazione di
nuove proposte riguardanti l’attuazione di tali
provvedimenti, al fine di garantire che il settore abbia
prospettive future da offrire alla nuova generazione di
agricoltori e a coloro che intendono intraprendere una
carriera nell’agricoltura. In allegato, troverete tre
proposte da discutere in occasione del seminario di
Wageningen: 3.1
Costituzione di un’autentica riserva per i giovani
agricoltori In primo luogo, l’obiettivo di un meccanismo
di pagamento unico è, in una presentazione semplificata, di
consentire agli agricoltori di recuperare i costi aggiuntivi
(non garantiti dal mercato) connessi con gli aspetti etici
dell’allevamento e dell’agricoltura. Al fine di
assicurare anche alla futura generazione la possibilità di
recuperare tali costi e, pertanto di essere concorrenziali
sul mercato globale, il diritto all’aiuto
deve sempre (invece di ‘può’) essere
trasferito, senza alcun onere, ai giovani (invece di
‘nuovi’) agricoltori. La riserva nazionale deve
corrispondere come minimo (invece di ‘al massimo’)
all’1% dei diritti complessivi. Inoltre, un elevato numero di giovani
agricoltori è affittuario (fittavolo) e non proprietario
del terreno coltivato. Occorre garantire che il diritto
all’aiuto vada all’agricoltore che abbia effettuato
l’attività agricola nel periodo 2000-2002, anche qualora
sia fittavolo e non proprietario del terreno, e assicurarsi
che il fittavolo abbia rispettato il quadro normativo su
sanità pubblica, salute degli animali e delle piante,
sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, benessere
degli animali, e il Quadro comune sulla ‘migliore pratica
agricola’. 3.2
Pagamento diretto da versare anticipatamente al nuovo
agricoltore (proposta AGIA) Le indicazioni riportate nei vari documenti sui
giovani agricoltori redatti dal Comitato Sociale ed
economico, dal Comitato delle Regioni e dal Parlamento
Europeo prevedono anche
la necessità di nuove soluzioni per migliorare la
competitività delle aziende gestite da giovani agricoltori.
I nuovi
sviluppi e le recenti dinamiche, in Europa come nello
scenario mondiale, evidenziano la necessità di favorire
l’utilizzazione di nuove tecnologie e di contribuire a
indirizzare in tale direzione gli investimenti nelle aziende
agricole. Le
recenti proposte di riesaminare/riformare la PAC, tra
l’altro, prevedono l’adozione del cosiddetto
disaccoppiamento dell’aiuto diretto e l’applicazione
della modulazione dinamica per reindirizzare le risorse
destinate al secondo pilastro, che comprende chiaramente
l’obiettivo di sviluppare e consolidare l’impresa
agricola (Misura 1 nel Regolamento del Consiglio (CE) n.
1257/99). In tale contesto, i giovani agricoltori
ritengono appropriato promuovere lo studio e
l’applicazione di nuovi sistemi di erogazione degli aiuti
diretti, presi in considerazione nella PAC. Ne consegue che i giovani agricoltori
propongono alla Commissione di valutare l’ipotesi di
offrir loro tali aiuti diretti, in forma di titolo di
credito previsto per un certo numero di anni. In questo
modo, i giovani agricoltori in grado di fornire le
necessarie garanzie avranno la possibilità di realizzare il
valore effettivo di tali aiuti nel momento in cui è più
opportuno effettuare l’attività effettiva. L’accesso a
questo finanziamento anticipato potrebbe essere soggetto
alla condizione di dimostrare che le risorse ottenute
saranno utilizzate per migliorare l’attività agricola.
Un simile sistema consentirebbe ai giovani
agricoltori di disporre di risorse utilizzabili meglio dei
pagamenti annuali, per investimenti volti a realizzare
miglioramenti quantitativi e a incrementare la competitività
della produzione. L’attuazione di queste proposte riguardanti i
giovani, e determinate da un numero ridotto di elementi,
potrebbe inizialmente essere limitata nel tempo (3-5 anni)
per verificarne l’efficacia e non dipendere da scelte
future concernenti le riforme della PAC. 4.0
Conclusione Il seminario è un punto di incontro di tre
workshop (gruppi di studio) con numerose ONG europee ed
internazionali per discutere le seguenti tematiche:
produzione agricola e gestione del paesaggio in relazione
alla PAC; la dualità del cittadino
e del consumatore: discussione su determinazione
delle domande sociali, sensibilizzazione dei civili agli
aspetti etici dell’agricoltura, ruolo del consumatore
quando acquista al prezzo meno caro, ruolo del business
agricolo; i diritti degli animali a un equo trattamento.
Questo dibattito ci offrirà la grande occasione di parlare
dello sviluppo del concetto di ‘migliore pratica
agricola’ e delle normative europee sugli aspetti etici
dell’agricoltura e dell’allevamento. In
secondo luogo, il seminario intende mettere a punto nuove
schede informative CEJA su ‘nuove relazioni con gli
animali’ e ‘la necessità dell’indennizzo
all’agricoltore’. Da ultimo, serve a discutere degli
strumenti proposti nella riforma della PAC e delle
alternative summenzionate, ed eventualmente a integrare una
o più di tali idee nella posizione di CEJA in merito al
disaccoppiamento. Per concludere, va detto che, secondo
Agrafact, sia il Portogallo sia la Germania hanno fatto
rilevare nel Consiglio Agricoltura di gennaio che il sistema
dei pagamenti disaccoppiati basati sulle
priorità storiche, come mezzo per garantire servizi
alla società, porta ad uno
sviluppo insostenibile. [1] I supplementi per frumento duro, colture energetiche, colture proteiche, frutta a guscio, riso e patate da fecola resteranno accoppiati alla produzione.
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