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Seminario CEJA a Wageningen

Progetto del documento di lavoro su

Esseri umani-Animali-Piante-Società

aspetti etici dell’agricoltura

 

Il sostegno della PAC può essere importantissimo per il mantenimento dei sistemi agricoli minacciati,  in particolare mediante misure a favore delle zone svantaggiate, dove altrimenti l’agricoltura rischierebbe di scomparire. Inoltre, le misure agro-ambientali costituiscono un elemento fondamentale delle iniziative tese a preservare in Europea la biodiversità agricola. Di recente, sono state introdotte norme comunitarie sul benessere degli animali. Il presente documento di lavoro intende analizzare in che misura la proposta di riforma della PAC sarà in grado di integrare i fattori ambientali e le considerazioni sul benessere degli animali nei regolamenti della PAC, nonché esaminare quali modalità possono far sì che le pratiche agricole (aziende agricole) tutelino l’ambiente, salvaguardino i paesaggi e il patrimonio rurale europeo senza che questo pregiudichi le loro prospettive di reddito.

 

Il documento di lavoro si prefigge di illustrare il modo in cui la riforma della PAC affronterà gli aspetti etici dell’agricoltura e dell’allevamento.

 

1.0         Nel primo pilastro, mediante l’obbligatorietà della condizione ecologica.

Nella riforma della PAC viene proposto di rendere obbligatoria la condizionalità ecologica e di offrire un meccanismo di pagamento unico agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti nel periodo 2000-2002. Il pagamento unico annuo dovrebbe essere applicato a: colture di pieno campo (seminativi), carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni ovine e caprine, patate da fecola, legumi da granella, riso, sementi, foraggi essiccati[1].

 

L’agricoltore sarà libero di produrre qualsiasi coltura, eccetto le colture permanenti, o di interrompere la produzione ma continuerà a ricevere il pagamento purché i terreni siano mantenuti in buone condizioni agronomiche; il pagamento unico annuo sarà subordinato al rispetto della legislazione comunitaria (direttive) in materia di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e benessere degli animali (come specificato nell’allegato IV della proposta) e al rispetto del Quadro  Comune sulle ‘migliori pratiche agricole’. L’attuazione di tali condizioni sarà decisa a livello nazionale. 

 

1.1              Diritto ai pagamenti ‘disaccoppiati’

Il diritto all’aiuto per ettaro viene calcolato dividendo la somma media annua percepita per pagamenti diretti ricevuti nel periodo 2000-2002 per il numero medio di ettari che hanno originato i pagamenti diretti in quel periodo (denominato importo di riferimento), e riguardanti le superfici coltivate e foraggiere ma non quelle adibite a colture permanenti e alla produzione di ortofrutticoli, foreste o quelle utilizzate per finalità non agricole.

Il pagamento sarà ottenuto soltanto se a un diritto all’aiuto corrisponde un ettaro ammissibile. Gli ettari ammissibili sono terreni di proprietà dell’agricoltore nei quali sono prodotte colture di pieno campo nonché prodotti ortofrutticoli, patate e barbabietole da zucchero (ma non colture permanenti, foreste o superfici destinate a usi non agricoli al 31 dicembre 2002).

 

Per le attività di allevamento senza una corrispondente base agricola o qualora il diritto all’aiuto sia superiore a 10.000 EUR è previsto un diritto a un pagamento speciale, secondo modalità corrispondenti (articolo 50).

 

Al punto di avvio, il diritto per ettaro è identico per tutti gli ettari appartenenti al medesimo produttore ma può variare fra i diversi produttori. Per rendere attivo il diritto al pagamento è necessario possedere ettari ammissibili: a ogni diritto all’aiuto deve corrispondere un ettaro ammissibile. Vale a dire che agli agricoltori è consentito vendere terreno e continuare a ricevere un importo identico (per diritti all’aiuto) purché siano sempre proprietari di un numero di ettari corrispondente all’importo di riferimento

 

Con l’introduzione del disaccoppiamento, il livello di reddito medio per ettaro degli agricoltori già stabilito per il periodo 2000-2002 risulterà ridotto: 1) nei casi in cui sia applicato il sistema di decrescenza e modulazione (regolazione); 2) qualora l’importo complessivo raggiunga una quota massima (massimale) nazionale/regionale (a seconda del massimale prescelto dallo Stato membro), i pagamenti dovranno essere adeguati di conseguenza; 3) da una riduzione percentuale lineare dei pagamenti non superiore all’1% al fine di costituire una riserva nazionale.

L’introduzione della condizione obbligatoria avrà come conseguenza la riduzione totale o parziale dei pagamenti disaccoppiati in caso di mancato rispetto: degli obblighi derivanti da circa 40 normative; del quadro comune sulla migliore pratica agricola; della conservazione dei pascoli permanenti.

 

Esempio: un agricoltore riceve in media 10.000 EUR di pagamenti diretti per il periodo 2000-2002 in ragione della produzione di 30 ettari e di vari premi per animali. L’agricoltore possiede altri 20 ettari coltivati a prodotti ortofrutticoli, patate e barbabietole da zucchero, e 10 ettari di foreste.

Con l’introduzione del meccanismo di disaccoppiamento, l’agricoltore riceverà 30 diritti all’aiuto da 333 EUR ciascuno. Egli possiede 50 ettari di terreno ammissibile (escluse le superfici a foresta) e quindi potrà vendere 20 ettari di terreno ammissibile eppure continuare a percepire il pagamento unico di 10.000 EUR (l’esempio non tiene conto di aspetti potenziali quali modulazione, riduzione percentuale lineare del pagamento per conformarsi ai massimali finanziari, creazione di una riserva nazionale, messa a riposo dei terreni). 

 

1.2       In che modo la nuova proposta consentirà ai giovani agricoltori di dedicarsi agli aspetti etici dell’agricoltura e dell’allevamento?

1.2.1            Trasferimento di diritti

Il diritto all’aiuto può 1) essere trasferito, salvo in caso di successione o anticipo di successione, soltanto a un altro agricoltore stabilito nel medesimo Stato membro; oppure 2) essere trasferito a titolo oneroso con o senza terra (art 49).

 

I diritti a un pagamento speciale, per attività di allevamento senza una corrispondente base agricola, possono essere trasferiti per successione o anticipo di successione (sono applicati diritti specifici per gli ovini e i caprini (art. 52)), ma non è previsto il trasferimento a titolo oneroso.

 

Gli agricoltori che nel periodo 2000-2002 abbiano prodotto ortofrutticoli, patate e barbabietole da zucchero, dispongono di terreno ammissibile senza i corrispondenti diritti all’aiuto; in tal caso, possono acquistare tali diritti conformemente agli ettari ammissibili. Il costo del diritto dipenderà dall’importo ricevuto in pagamenti diretti dal possessore del terreno nel periodo 2000-2002, e quindi varierà da agricoltore ad agricoltore. Gli Stati membri e le regioni sono autorizzati ad adeguare i diritti al pagamento in funzione delle medie regionali. In più, uno Stato membro può decidere che i trasferimenti debbano essere effettuati soltanto a livello regionale.

 

Occorre menzionare che, al momento non è ancora ben chiaro che cosa succederà ai diritti al pagamento qualora l’agricoltore non sia in grado di trovare un successore che assuma il controllo dell’azienda. Una possibilità è che in tal caso il diritto venga assegnato nuovamente alla riserva nazionale.

 

Esempio: l’agricoltore con 30 diritti di 333 EUR ciascuno e 50 ettari di terreno ammissibile potrebbe acquistare altri 20 diritti per aumentare il pagamento unico percepito annualmente.

 

1.2.2    Affitto di diritti

L’affitto è consentito soltanto se al trasferimento dei diritti si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. I diritti che non saranno stati utilizzati entro un periodo massimo di 5 anni confluiranno in una riserva nazionale (salvo in caso di forza maggiore). 

Esempio: l’agricoltore con 30 diritti di 333 EUR ciascuno e 50 ettari di terreno ammissibile, potrebbe decidere di affittare altro terreno ammissibile e altri diritti, per incrementare il pagamento unico, ma non potrà utilizzare i rimanenti 20 ettari ammissibili affittando i soli diritti.

Immaginiamo inoltre che il nostro agricoltore abbia acquistato altri 20 diritti e ora possieda 50 diritti e 50 ettari ammissibili. Se un giorno lo Stato gli espropria 10 ettari per costruire abitazioni, gli ettari ammissibili saranno ridotti a 40 e l’agricoltore, di conseguenza, potrà dichiarare soltanto 40 diritti. Tuttavia, non perderà la possibilità di dichiarare tutti e 50 i diritti qualora riuscisse ad acquistare altri 10 ettari ammissibili nell’arco dei cinque anni successivi.  

 

1.2.3            Creazione di una riserva nazionale per casi di forza maggiore e nuovi agricoltori

Gli Stati membri dovranno procedere, in modo decrescente, a una riduzione percentuale lineare dell’importo di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve essere superiore all’1% (articolo 45). Gli Stati membri:

·        utilizzeranno la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ad agricoltori già avviati la cui produzione, per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali (malattia dell’agricoltore, malattia degli animali, ..) è stata compromessa nel periodo di riferimento, e

·        possono attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare alterazioni del mercato e della concorrenza. 

Non è ancora certo che gli Stati membri riescano a garantire diritti ai nuovi agricoltori, poiché occorre provvedere a molti altri adeguamenti prima di includere:

1) Adeguamenti del periodo di riferimento Fra i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali troviamo per esempio:

·        decesso dell’agricoltore;

·        incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore;

·        calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola del detentore (proprietario);

·        distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

·        un’epidemia epizootica (afta) che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell’agricoltore.

Il periodo di riferimento per il meccanismo di pagamento unico è il 2000-2002, anni in cui in Europa si sono verificati gravi casi di epidemie e malattie degli animali. Laddove possa provare di essere stato vittima di una circostanza eccezionale, non necessariamente rientrante in quelle summenzionate, l’agricoltore avrà diritto a servirsi del periodo di riferimento 1997-1999, con potenziali adeguamenti finanziari estratti dalla riserva nazionale.

 

2) Compensazione ad aziende agricole destinate  a colture che in passato non erano ammissibili per il sostegno della PAC In via facoltativa, gli Stati membri possono concedere un pagamento disaccoppiato medio per colture che al momento non ricevono alcun pagamento diretto. Anche in questo caso, le proposte legislative non specificano come provvedere a tali adeguamenti; sembra tuttavia poco realistico presupporre che i potenziali adeguamenti siano effettuati cambiando direttamente i diritti individuali tra gli agricoltori già avviati, e questo significa che l’adeguamento dovrà avvenire attraverso la riserva nazionale. 

 

3) Adeguamento dei diritti a livello regionale All’inizio, il diritto per ettaro è identico per tutti gli ettari appartenenti a uno stesso produttore, ma può variare tra i diversi produttori. A loro discrezione, gli Stati membri possono adeguare i diritti al pagamento in base alle medie regionali. In occasione del Consiglio Agricoltura del gennaio di quest’anno, Portogallo, Finlandia, Spagna, Belgio, Austria, Italia e Francia hanno espresso preoccupazioni in merito al rischio di abbandono delle zone rurali meno favorite, delle zone meno abbienti e delle regioni periferiche, a causa di insufficienti nuovi insediamenti in tali zone. Per gli Stati membri, ciò potrebbe essere un incentivo sfruttare questa possibilità. Le proposte legislative non specificano come provvedere a tali adeguamenti; sembra tuttavia poco realistico presupporre che i potenziali adeguamenti siano effettuati cambiando direttamente i diritti individuali tra gli agricoltori già avviati, e questo significa che l’adeguamento dovrà avvenire attraverso la riserva nazionale.

 

1) Che cosa potrebbe essere aggiunto alla riserva nazionale D’altro canto, persino se non specificato, è possibile che il pagamento di diritti speciali venga assegnato di nuovo alla riserva nazionale qualora l’agricoltore in possesso di tale diritto non abbia un successore.

 

La riserva nazionale non può superare l’1% del massimale complessivo dello Stato membro o della regione. In virtù di ognuno degli elementi summenzionati è ragionevole presupporre che per la nuova generazione di agricoltori, mediante la riserva nazionale, rimarranno a disposizione ben pochi diritti all’aiuto; ciò significa che i nuovi agricoltori otterranno i diritti soprattutto mediante la successione, e quindi si tratterà quasi esclusivamente di persone che proseguono le attività di famiglia, già con il diritto a ricevere il sostegno della PAC a fronte dei costi supplementari connessi con le attività di tutela del benessere degli animali, dell’ambiente e della salute pubblica.

 

1.2.4      Il costo della terra

In taluni casi, l’introduzione del concetto di ‘terreno ammissibile’ influirà sul costo del terreno. La creazione di ‘diritti all’aiuto’ commerciabili darà origine a un mercato regionale/nazionale dei ‘diritti’ al fine di garantirsi il diritto al recupero dei costi di produzione aggiuntivi connessi con la protezione dell’ambiente e il benessere degli animali.

 

2.0         Nel secondo pilastro sullo sviluppo rurale

Agenda 2000 assicura un importante quadro di riferimento in merito alle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali nella PAC, per esempio mediante il capitolo agro-ambientale nello sviluppo rurale. La riforma della PAC ha introdotto nuovi elementi nel Regolamento (CE) n. 1257/99 destinati agli aspetti etici dell’agricoltura e dell’allevamento:

 

2.1               Espansione del capitolo agro-ambientale obbligatorio

Concedere aiuti agli agricoltori che si assumono, per un periodo di almeno 5 anni, l’impegno di migliorare il benessere dei propri animali di allevamento al di là delle normali buone pratiche di allevamento.

L’aiuto verrà erogato in base ai costi aggiuntivi e alla perdita di reddito derivanti da questi impegni, con un importo massimo di 500 EUR per unità di bestiame.

 

2.2               Introduzione di un nuovo capitolo al fine di  aiutare gli agricoltori a rispettare le norme

La novità, tra l’altro, è che ciò offre agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti temporanei e decrescenti ai propri agricoltori per aiutarli ad attuare norme rigorose imposte dalla legislazione comunitaria nei settori dell’ambiente, della sanità pubblica, animale e vegetale, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro.

 

Il sostegno sarà forfetario e decrescente e verrà corrisposto per un massimo di 5 anni; non potrà superare un importo massimo di 10.000 EUR per azienda in un determinato anno; l’aiuto sarà erogato soltanto qualora il richiedente applichi già le norme previste dalla legislazione nazionale.

3.0            Potenziali alternative in grado di aiutare il giovane agricoltore a insediarsi in un sistema di aiuti disaccoppiati collegato a priorità  storiche

La riforma della PAC crea un nesso (collegamento) evidentissimo tra i pagamenti e le preoccupazioni per l’ambiente e il benessere degli animali; la questione fondamentale, per CEJA, deve essere l’analisi delle conseguenze della proposta sul futuro insediamento e, se possibile, l’elaborazione di nuove proposte riguardanti l’attuazione di tali provvedimenti, al fine di garantire che il settore abbia prospettive future da offrire alla nuova generazione di agricoltori e a coloro che intendono intraprendere una carriera nell’agricoltura. In allegato, troverete tre proposte da discutere in occasione del seminario di Wageningen: 

 

3.1 Costituzione di un’autentica riserva per i giovani agricoltori

In primo luogo, l’obiettivo di un meccanismo di pagamento unico è, in una presentazione semplificata, di consentire agli agricoltori di recuperare i costi aggiuntivi (non garantiti dal mercato) connessi con gli aspetti etici dell’allevamento e dell’agricoltura. Al fine di assicurare anche alla futura generazione la possibilità di recuperare tali costi e, pertanto di essere concorrenziali sul mercato globale, il diritto all’aiuto  deve sempre (invece di ‘può’) essere trasferito, senza alcun onere, ai giovani (invece di ‘nuovi’) agricoltori. La riserva nazionale deve corrispondere come minimo (invece di ‘al massimo’) all’1% dei diritti complessivi.

 

Inoltre, un elevato numero di giovani agricoltori è affittuario (fittavolo) e non proprietario del terreno coltivato. Occorre garantire che il diritto all’aiuto vada all’agricoltore che abbia effettuato l’attività agricola nel periodo 2000-2002, anche qualora sia fittavolo e non proprietario del terreno, e assicurarsi che il fittavolo abbia rispettato il quadro normativo su sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, benessere degli animali, e il Quadro comune sulla ‘migliore pratica agricola’.

 

3.2 Pagamento diretto da versare anticipatamente al nuovo agricoltore (proposta AGIA)

Le indicazioni riportate nei vari documenti sui giovani agricoltori redatti dal Comitato Sociale ed economico, dal Comitato delle Regioni e dal Parlamento Europeo prevedono anche  la necessità di nuove soluzioni per migliorare la competitività delle aziende gestite da giovani agricoltori.

I nuovi sviluppi e le recenti dinamiche, in Europa come nello scenario mondiale, evidenziano la necessità di favorire l’utilizzazione di nuove tecnologie e di contribuire a indirizzare in tale direzione gli investimenti nelle aziende agricole.

Le recenti proposte di riesaminare/riformare la PAC, tra l’altro, prevedono l’adozione del cosiddetto disaccoppiamento dell’aiuto diretto e l’applicazione della modulazione dinamica per reindirizzare le risorse destinate al secondo pilastro, che comprende chiaramente l’obiettivo di sviluppare e consolidare l’impresa agricola (Misura 1 nel Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/99).

In tale contesto, i giovani agricoltori ritengono appropriato promuovere lo studio e l’applicazione di nuovi sistemi di erogazione degli aiuti diretti, presi in considerazione nella PAC.

Ne consegue che i giovani agricoltori propongono alla Commissione di valutare l’ipotesi di offrir loro tali aiuti diretti, in forma di titolo di credito previsto per un certo numero di anni. In questo modo, i giovani agricoltori in grado di fornire le necessarie garanzie avranno la possibilità di realizzare il valore effettivo di tali aiuti nel momento in cui è più opportuno effettuare l’attività effettiva. L’accesso a questo finanziamento anticipato potrebbe essere soggetto alla condizione di dimostrare che le risorse ottenute saranno utilizzate per migliorare l’attività agricola. 

Un simile sistema consentirebbe ai giovani agricoltori di disporre di risorse utilizzabili meglio dei pagamenti annuali, per investimenti volti a realizzare miglioramenti quantitativi e a incrementare la competitività della produzione.

L’attuazione di queste proposte riguardanti i giovani, e determinate da un numero ridotto di elementi, potrebbe inizialmente essere limitata nel tempo (3-5 anni) per verificarne l’efficacia e non dipendere da scelte future concernenti le riforme della PAC.

 

4.0          Conclusione

Il seminario è un punto di incontro di tre workshop (gruppi di studio) con numerose ONG europee ed internazionali per discutere le seguenti tematiche: produzione agricola e gestione del paesaggio in relazione alla PAC; la dualità del cittadino  e del consumatore: discussione su determinazione delle domande sociali, sensibilizzazione dei civili agli aspetti etici dell’agricoltura, ruolo del consumatore quando acquista al prezzo meno caro, ruolo del business agricolo; i diritti degli animali a un equo trattamento. Questo dibattito ci offrirà la grande occasione di parlare dello sviluppo del concetto di ‘migliore pratica agricola’ e delle normative europee sugli aspetti etici dell’agricoltura e dell’allevamento.

In secondo luogo, il seminario intende mettere a punto nuove schede informative CEJA su ‘nuove relazioni con gli animali’ e ‘la necessità dell’indennizzo all’agricoltore’. Da ultimo, serve a discutere degli strumenti proposti nella riforma della PAC e delle alternative summenzionate, ed eventualmente a integrare una o più di tali idee nella posizione di CEJA in merito al disaccoppiamento. Per concludere, va detto che, secondo Agrafact, sia il Portogallo sia la Germania hanno fatto rilevare nel Consiglio Agricoltura di gennaio che il sistema dei pagamenti disaccoppiati basati sulle  priorità storiche, come mezzo per garantire servizi alla società, porta ad uno  sviluppo insostenibile.


[1] I supplementi per frumento duro, colture energetiche, colture proteiche, frutta a guscio, riso e patate da fecola resteranno accoppiati alla produzione.

 

 

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