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MINSTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

OSSERVATORIO PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE IN AGRICOLTURA
VIA XX SETTEMBRE 20 – ROMA


IL PRESIDENTE

Prot. 11/OIG
Roma 20 Dicembre 1999



OGGETTO: Attuazione dell'art. 9, comma 3 della legge 23 maggio 1997, n.135.


Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, di cui alla nota in data 27 ottobre u.s., circa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla disposizione in oggetto da parte di coloro che siano subentrati nella conduzione dell'azienda agricola al familiare in periodo successivo all'entrata in vigore della medesima legge, ma antecedente all'adozione del regolamento in attuazione, l'Osservatorio che ho l'onore di presiedere, nella seduta del 14 dicembre 1999 ha esaminato la questione, deducendone le considerazioni che seguono.

L'art. 9, comma 3 della legge in questione, prevede che destinatari degli interventi agevolativi siano i giovani agricoltori, in età compresa tra i 18 ed i 35 anni che:

  • subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare,
  • presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura.

Per la fissazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni la medesima disposizione ha previsto la emanazione di un successivo decreto, poi adottato con regolamento interministeriale 19 marzo 1999, n. 147.

Ritiene, l'Osservatorio, che per effetto della formulazione adottata dal legislatore, non appare corretta un'impostazione tendente ad escludere dai benefici coloro che siano subentrati a partire dalla data di entrata in vigore della legge che ha precostituito il beneficio agevolativo, qualora presentino le domande in conformità al regolamento n.147 del 1999.

Una diversa interpretazione dell'art. 9, comma 3 della legge, intesa ad affermare l'esigenza che il subentro avvenga successivamente alla presentazione della domanda, non sarebbe confortata né da argomenti di carattere testuale, né risulta ispirata a corretti criteri di logica interpretativa.

Ciò in quanto varrebbe ad addossare sui beneficiari che risultano immediatamente individuati dalla legge, i ritardi nell'adozione della normativa di esecuzione.

Essi risulterebbero penalizzati dunque non soltanto dal ritardo dell'emanazione del regolamento di attuazione ma addirittura dalla inibizione a taluni soggetti (magari subentranti morti causa nella conduzione, evento possibile e che non appare escluso dalla formula generica adottata dal legislatore per caratterizzare il subentro) della stessa presentazione del progetto, il che finirebbe col palesarsi certamente vessatorio.

Una siffatta impostazione, si ribadisce, non trova conforto nella legge e neppure può essere desunta dal contenuto del regolamento.

La domanda tesa ad ottenere i benefici di legge non poteva certamente precedere la emanazione del regolamento n. 147/99 che stabilisce criteri e modalità, mentre non appare invece possibile ammettere al beneficio coloro che al momento di presentazione della domanda abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Ciò in quanto tale fatto è direttamente incidente su uno dei requisiti previsti dal regolamento per beneficiare delle agevolazioni (v. art.1, comma1, lett.b). La domanda presentata da soggetti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età potrebbe dunque non essere accolta.


Il Presidente
Dr. Piernicola Tondo


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