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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
OSSERVATORIO PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE IN AGRICOLTURA
VIA XX SETTEMBRE 20 – ROMA

IL PRESIDENTE

Prot.55271
Roma 4.11.99

Signor Ministro,
l'Osservatorio previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n.441, insediatosi nei giorni scorsi presso questo Ministero, ha immediatamente avviato un'attività di verifica dello stato di attuazione delle normative di incentivazione e valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile.

Da un primo scambio di valutazioni con i rappresentanti delle Organizzazioni agricole giovanili e dei Collegi nazionali rappresentativi delle professionalità presenti nell'Osservatorio è emerso che permangono incertezze applicative – diffuse pressochè omogeneamente sul territorio nazionale – in ordine agli incentivi di carattere fiscale, contenuti nell'articolo 14 della citata legge n.441 del 1998.

Tali incertezze si rivelano penalizzanti delle aspettative e degli stessi risultati attesi dai beneficiari delle incentivazioni previste dalla legge.

Veniamo pertanto a segnalarLe l'esigenza di sensibilizzare il competente Dicastero delle finanze affinchè si pronunci sui seguenti aspetti della normativa, che risultano quelli più delicati.

  1. Esenzione dall'imposta sostitutiva dell'INVIM:
    L'articolo 14 della legge n.441 del 1998 prevede l'esenzione, nei casi individuati dalla disposizione, dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dell'INVIM, e precisa l'assoggettamento in tali casi alle sole imposte ipotecarie in misura fissa.
    Ciò induce a ritenere estesa l'esenzione anche all'imposta sostitutiva dell'INVIM, aspetto che dovrebbe essere confermato dagli Uffici finanziari.
  2. Trasmissione dell'azienda nel suo complesso:
    Il riferimento legislativo ai fondi rustici, intendendosi correlato all'obiettivo di 'favorire la continuità dell'impresa agricola' (comma 1 dell'articolo 14), deve considerarsi esteso anche ai fabbricati rurali, alle macchine, agli impianti, agli animali, alle scorte e cioè al complesso dei beni aziendali trasferiti, il che assume particolare rilievo per talune tipologie aziendali, quali le aziende zootecniche, vitivinicole, a serra '
    Si ritiene necessaria una inequivoca conferma di tale interpretazione.
  3. Donazioni. Ammissibilità di vitalizio:
    Occore chiarire – come sembra all'Osservatorio – che rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 14 in questione anche gli atti (cosidette donazioni modali) che, pur disponendo a favore del donante diritti, quali la previsione di rendite o vitalizi, non pregiudicano comunque, la piena titolarità dei beni da parte del giovane subentrante.
    Viceversa, la previsione della riserva di usufrutto in campo al donante si ritiene che non possa beneficiare delle agevolazioni in quanto non assicura al giovane subentrate la piena titolarità dei beni.
    Consideriamo essenziale tale impostazione, per incentivare al massimo le donazioni (punto qualificante della normativa, che consente al giovane imprenditore di diventare titolare non soltanto succedendo mortis causa) – il cui maggiore ostacolo è rappresentato dalla legittima aspettativa di qualche garanzia a favore del familiare anziano, desideroso di affidare l'azienda al giovane imprenditore ma che ha diritto ad una vecchiaia serena e priva, per quanto possibile, di preoccupazioni economiche.
  4. Durata degli sgravi al superamento dei 40 anni:
    Con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, che prevede l'inapplicabilità delle rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari 'per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medisime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli' ai giovani, le cui caratteristiche sono specificate nel comma in esame, occorre affermare che il superamento dell'età prevista di 40 anni durante la vigenza del contratto non dà luogo alla revoca del beneficio. Per l'attribuzione del beneficio deve, pertanto, aversi riguardo all'età inferiore a 40 anni dal momento della stipula del contratto.
    La ratio della disposizione è, infatti, quella dell'incentivazione dei contratti in questione, come dimostra il comma 4 successivo, che estende l'applicazione del comma 3 in caso di rinnovo del contratto agli stessi soggetti che ne erano titolari.

Grati per quanto Le sarà possibile fare per lo scioglimento dei dubbi interpretativi sopra rappresentati e restando in attesa dei richiesti chiarimenti, porgiamo distinti saluti.


Il Presidente
Dr. Piernicola Tondo


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