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DECRETO ISTITUTIVO DELL'OSSERVATORIO PER L'IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE IN AGRICOLTURA
DM 28 MAGGIO 1999 n.52151

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n.441
Considerata la necessità di disciplinare la composizione ed i compiti dell'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile, di cui al suddetto articolo,

DECRETA

Art. 1
(Compiti)

  1. L'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile, di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n.441, di seguito denominato Osservatorio, istituito presso il Ministero per le politiche agricole, svolge compiti di studio, indirizzo, proposta e monitoraggio per l'attuazione della legge suddetta.
  2. L'Osservatorio, in particolare:
    • effettua il monitoraggio e analizza le politiche e le azioni attuate in materia dallo Stato, dalle regioni e dall'Unione Europea, formulando proposte e indirizzi;
    • elabora applicazioni e statistiche conoscitive per aree e per settori;
    • propone, o comunque è consultato per l'attuazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 12 della legge n. 441 del 1998;
    • promuove le attività formative di cui all'articolo 3, comma 5 della legge n.441 del 1998.
  3. L'Osservatorio supporta le attività di specifica competenza dell'Amministrazione, e può far ricorso a consulenze esterne, avvalendosi, in particolare, di enti ed organismi specializzati.

Art. 2
(Composizione e Funzionamento)

  1. L'Osservatorio, nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, è composto da:
    • due esperti in rappresentanza del Ministero per le Politiche agricole, uno dei quali ne assume la Presidenza, designati dal Ministro per le Politiche Agricole;
    • un esperto in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
    • un esperto in rappresentanza di ciascuna delle Organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale;
    • tre esperti designati ciascuno rispettivamente dall'Albo nazionale dei dottori agronomi e forestali, dal Collegio nazionale dei periti agrari e dal Collegio nazionale degli agrotecnici.
  1. Per l'approfondimento di temi ed argomenti specifici, nell'ambito dell'Osservatorio possono essere costituiti gruppi di lavoro di cui possono essere chiamati a far parte esperti interni ed esterni all'Amministrazione.
  2. La Segreteria dell'Osservatorio è assicurata dalla competente struttura ministeriale, avvalendosi amche di collaborazioni esterne.
  3. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese di trasferimento, comprensivo di quelle di trasporto e di permanenza, nonché l'importo forfettario di lire 200.000.

Il MINISTRO
PAOLO DE CASTRO

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione


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